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Rinnovate anche per quest’anno le agevolazioni fiscali a favore degli autotrasportatori. Immutata la misura degli importi. Ad annunciarlo, l’Agenzia delle Entrate concomunicato stampa del 30 maggio.
Le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – potranno recuperare, nel 2014, fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo, le somme versate nel 2013 come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva, a pieno carico, non inferiore a 11,5 tonnellate.
Sarà possibile compensare, tramite F24, il versamento di qualunque imposta (Iva, ritenute dipendenti, eccetera), contributo o premio, utilizzando il codice tributo “6793”.
L’importo dovrà essere indicato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme evidenziate nella colonna “importi a credito compensati”; nel campo “Anno di riferimento” dovrà essere specificato l’anno in cui è effettuata la compensazione.

Importi immutati rispetto al 2013 anche per la deducibilità forfetaria prevista per i trasporti personali dell’imprenditore.
Nello specifico, qualora gli stessi siano effettuati oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi), è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del Tuir), per il periodo d’imposta 2013, nelle seguenti misure:

  • 56 euro per i trasporti all’interno della regione e delle regioni confinanti. La deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della regione o delle regioni confinanti
  • 92 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito.
r.fo.


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