La deducibilità delle spese relative alla specifica trasferta effettuata con l’auto elettrica del dipendente, o noleggiata a tal fine, non è una fattispecie esplicitamente disciplinata e dunque non dovrebbe essere soggetta ad alcuna limitazione fiscale. Inoltre, la recente risposta a interpello 421 del 25 agosto 2023 (si veda il Sole 24 Ore del 26 agosto scorso), con cui le Entrate hanno chiarito che i rimborsi per le ricariche elettriche domestiche di auto concesse in uso promiscuo sono assoggettati a tassazione per il dipendente, apre ulteriori quesiti.
In particolare, sarebbero opportuni chiarimenti dell’Agenzia sulla possibilità o meno che tali rimborsi rientrino nell’ambito di applicazione della disciplina di cui all’articolo 40 del Dl 48/2023, che per il 2023 eleva la soglia d’esenzione dei fringe benefit a 3mila euro per i dipendenti con figli a carico, visto che la previsione ricomprende anche i rimborsi delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.
Iniziamo dalla deducibilità delle spese. Se il dipendente è autorizzato a usare un veicolo di sua proprietà (o noleggiato allo scopo) per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, oppure 20 se con motore diesel (articolo 95, comma 3, del Tuir).
In attesa di conferme ufficiali, essendo i cavalli fiscali collegati alla cilindrata del veicolo (a sua volta data dallo spazio cilindrico per il numero dei cilindri) e in assenza di ulteriori specifiche limitazioni, si dovrebbero ritenere deducibili al 100% dal reddito di impresa i relativi costi sostenuti per rimborsi chilometrici dei veicoli elettrici – di qualsiasi potenza – di proprietà del dipendente o noleggiati.
Con riferimento, invece, all’articolo 40 del Dl 48/2023, si evidenzia che lo stesso, oltre a innalzare il limite di esenzione dei fringe benefit dagli ordinari 258,23 a 3mila euro (per il 2023 e per i dipendenti con figli a carico), include nella predetta soglia anche «le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale».
Considerato che il consumo di energia delle auto elettriche «non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (fringe benefit), ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore» (risposta a interpello 421/2023) e come tale, salvo eccezioni, è imponibile per quest’ultimo, ci si domanda, con risposta che parrebbe positiva, se tali rimborsi possano non costituire reddito ove il loro valore totale, comprensivo degli altri benefit, sia nel 2023 non superiore alla citata soglia di 3mila euro, ricorrendone i presupposti.
Fonte: Il Sole 24 ore