Dal 1° settembre parte “home insurance” e cioè l’obbligo di prevedere “aree riservate ai clienti” sui siti delle compagnie assicuratrici affinché i consumatori possano consultare in ogni momento e velocemente i dettagli delle loro posizioni assicurative. L’assicurato potrà consultare la documentazione contrattuale, controllare lo stato dei pagamenti dei premi assicurativi e scaricare l’attestato di rischio.
Questa novità è stata prevista nel decreto legge “ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, ed è stata concretizzata con il regolamento “home insurance” dell’Ivass, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Le compagnie assicuratrici dovranno quindi predisporre gratuitamente sui loro siti un’area riservata per i clienti, tramite la quale gli assicurati potranno consultare in modo veloce e semplice le proprie coperture assicurative; l’assicurato potrà consultare la documentazione contrattuale e controllare lo stato dei pagamenti dei premi assicurativi.
Per il ramo vita si potrà sapere in ogni momento il valore della posizione assicurativa, oppure il valore attuale di riscatto, senza dover contattare la compagnia per iscritto, come invece si usava fino ad ora. Per il ramo rc-auto il consumatore potrà, fra le altre cose, scaricare il proprio attestato di rischio.
Da quando saranno disponibili le informazioni? Per tutti i contratti conclusi dal primo settembre 2013 in poi, le informazioni saranno disponibili fra 60 giorni. Per i contratti già in essere alla data del 01/09/2013, invece, le compagnie assicuratrici dovranno predisporre, entro i prossimi 4 mesi, un piano di attuazione, il quale poi dovrà essere realizzato entro ulteriori 6 mesi. In altre parole: le informazioni sui contratti esistenti dovrebbero essere disponibili online all’incirca fra 10 mesi.
Come dovranno essere informati gli assicurati? Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto le informazioni sull’utilizzo dell’area riservata dovranno essere rese disponibili sui rispettivi siti delle compagnie assicuratrici. Per i contratti stipulati dopo il 1° settembre le informazioni dovranno essere consegnate insieme alla documentazione contrattuale. Per i contratti in essere prima di tale data, le informazioni dovranno essere inviate per iscritto al cliente con la prima comunicazione utile, fatta nell’ambito dell’obbligo informativo previsto per le compagnie.
fonte: helpconsumatori.it