Novità per statuti e comunicazioni delle Associazioni e società sportive dilettantistiche in un emendamento del Governo nella conversione del decreto Anticipi Ecco cosa prevede
Ancora modifiche alla disciplina del lavoro dilettantistico, ampiamente rimaneggiata negli ultimi mesi dopo il decreto legislativo 36 2021, attuativo della legge delega, da due decreti correttivi e vari provvedimenti idi prassi , tra l’altro spesso non del tutto coordinati tra loro.
Ultimo nell’ordine il decreto ministeriale che ha rimodulato i termini di prima applicazione per la regolarizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nelle associazioni sportive dilettantistiche attivi dal momento di entrata in vigore del d.lgs 36, 1 luglio 2023, al mese di ottobre 2023.
Proroghe in arrivo per statuti e comunicazioni ai CPI
Da un emendamento presentato il 28 novembre dal Governo nel corso dell’ iter parlamentare di conversione in legge del decreto – legge 145 2023, cosiddetto decreto Anticipi collegato alla legge di bilancio emergono due importanti novità in materia di
termini per adeguamento degli statuti delle ASD e
scadenza delle comunicazioni obbligatorie ai centri per l’impiego.
In particolare , per quanto riguarda l’adeguamento degli statuti delle ASD e SSD alle nuove prescrizioni del capo I dlgs 36 2021 il termine fissato dall’art 7 comma 1 quater al 31 dicembre 2023 viene fatto slittare al 30 giugno 2024.
La seconda modifica riguarda invece le comunicazioni ai centri per l’impiego relativamente ai soggetti individuati dall’art 6 bis , ovvero:
direttori di gara e
soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze.
Tali comunicazioni relative esclusivamente alle prestazioni effettuate nel periodo luglio- dicembre 2023 possono essere effettuate senza alcuna sanzione entro il 30 gennaio 2024.
Lo stesso termine si dovrebbe applicare anche alle comunicazioni all’interno del Registro nazionale delle attività sportive previste per questi soggetti, a regime , relativamente a ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, che andranno effettuate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare; mentre entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l’Ente di Promozione Sportiva competente, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A. rendono disponibili tali comunicazioni per gli ambiti di rispettiva competenza, all’Ispettorato nazionale del lavoro, all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in tempo reale.
Per la conferma delle modifiche occorre attendere l’approvazione dell’emendamento e la conversione definitiva del DL 145 2023 , prevista, a pena decadenza del decreto, entro il 17 dicembre p.v.
Fonte: https://www.fiscoetasse.com/