Una “tessera di avvenuta vaccinazione”? No grazie!


di redazione
La “Società Cooperativa di mutuo soccorso intergenerazionale ad azionariato diffuso ‘Stefano Rodotà’ – Generazioni Future”, promossa e presieduta dal prestigioso giurista di fama internazionale Ugo Mattei, ha costituito nel suo ambito un “Osservatorio permanente sulla Legalità Costituzionale”, presieduto dal costituzionalista dell’Università Federico II di Napoli, Alberto Lucarelli, che ha seguito in questi mesi con attenzione, e con particolare preoccupazione, dal punto di vista del rispetto dei dettami costituzionali, la gestione, da parte delle autorità italiane, dell’emergenza sanitaria determinata.
L’Osservatorio ha segnalato fin qui diversi profili di criticità nelle misure adottate, anche alla luce della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). Adesso l’Osservatorio di “Generazioni Future Rodotà”, interviene sulla delicata questione della ventilata introduzione in Campania di una “tessera di avvenuta vaccinazione”, che pone un delicato problema di rispetto dello stato di diritto e delle libertà fondamentali delle cittadine e dei cittadini.

Sabato scorso il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la sua consueta diretta su Facebook, aveva annunciato: “Abbiamo una novità tutta campana: daremo una card di avvenuta certificazione a tutti i cittadini vaccinati dopo il richiamo”.  De Luca ha anche mostrato un prototipo della tessera, “Sul retro c’è un chip ha detto Ci auguriamo che tra qualche mese i cittadini la possono esibire per andare a cinema o al ristorante in una condizione di maggiore sicurezza, avendo la certificazione che sono stati vaccinati”.

A De Luca ha replicato ieri l’Osservatorio sulla legalità costituzionale di “Generazioni Future Rodotà” , che ha diffuso un comunicato di cui, di seguito, riportiamo integralmente il testo.

Il comunicato della Coop Generazioni Future Rodotà

Il Presidente della giunta della Regione Campania ha espresso ieri l’intenzione, non precisando con quale strumento normativo e/o amministrativo, di introdurre nella Regione Campania la tessera di avvenuta vaccinazione.

Mai come in questo momento storico, anche per questioni di natura antropologica e sociologica, occorre tenere ben salda la bussola in direzione della tutela dello Stato di diritto e delle libertà fondamentali.

Il timore maggiore, in questo particolare momento storico, è che con l’emergenza sanitaria si diano per scontate, e si accettino in maniera acritica, compressioni e limitazioni della democrazia.

Ma veniamo nel merito delle dichiarazioni. Il presidente della giunta della Regione Campania non ha precisato:

1. come intenderà superare, con la tessera di avvenuta vaccinazione, l’ostacolo del necessario consenso del cittadino alla rivelazione dei propri dati sanitari;
2. quali conseguenze deriveranno a coloro che, invece, la tessera non l’avranno;
3. cosa intenda per “andare al cinema in condizione di maggiore sicurezza”.

È evidente che la ragione per cui non ha detto nulla di tutto questo è che l’ordinamento giuridico non gli attribuisce tali poteri.

Com’è noto, per adottare provvedimenti legislativi (riserva di legge assoluta), che si muovano nel perimetro costituzionale, occorre il consenso dei cittadini per la diffusione dei dati sanitari.

Anche supponendo che i vaccinati vogliano acconsentire alla schedatura, i non vaccinati, infatti, non potrebbero essere esclusi dall’accesso ai luoghi pubblici. La ragione è che la vaccinazione, ai sensi dell’art. 32 Cost., non si può imporre, se non per legge statale espressa e mai nel caso di lesione della dignità umana.

Come è noto, l’art 32 della Costituzione prevede che i trattamenti sanitari obbligatori (come potrebbe essere un vaccino) sono legittimi solo se disposti espressamente da una legge statale. Solo in questo caso, e sempre che si tratti di una legge costituzionalmente orientata, sarebbe possibile adottare atti di tale natura, nel fermo rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza.

Tuttavia, fintanto che il vaccino non sarà sostenuto da un grado di certezza scientifica pari o prossimo a uno, dunque fin quando non si avrà medicalmente la sicurezza della sua capacità immunizzante, almeno per il vaccinato, quest’obbligo non può legittimamente intervenire. Qualora infatti il vaccino immunizzasse solo il vaccinato senza escluderne la contagiosità, esso costituirebbe una scelta legata a convinzioni intime dello stesso e non vi sarebbe alcuna base per imporre un obbligo che di per se sarebbe lesivo della dignità e dunque incostituzionale, non proteggendo alcun bene giuridico esterno alla persona del vaccinato. In caso contrario, si incorrerebbe in una gravissima lesione della Carta Costituzionale, proprio nella parte in cui protegge vigorosamente il diritto che tutti oggi sentono più caro: la salute.

La Costituzione presidia con forza la salute e lo fa soprattutto all’art.32, comma 2, precisando che nemmeno la legge, quando interviene ad obbligare a un trattamento sanitario, può mancare il rispetto della persona umana. E per rispetto della persona umana si intende la sua dignità, i suoi più intimi convincimenti, la sua libertà di autodeterminazione nelle cure; dunque si tratta di un sottile contemperamento tra l’interesse generale e quello dell’individuo.

In conclusione, nessun atto normativo, o ancor meno amministrativo, con cui la Regione Campania dovesse introdurre la carta, individuando delle discriminazioni tra vaccinati e non vaccinati, sarebbe legittimo.

Assegnare al cittadino la carta che attesta la sua avvenuta vaccinazione, pertanto:

1. non implica che lo stesso si renda in seguito disponibile ad esibirla;
2. non consente l’inibizione dell’accesso dei non vaccinati nei locali;
3. non garantisce affatto una miglior godibilità nei servizi, poiché come ben chiarisce la stessa AIFA nel proprio sito ufficiale “è plausibile” la capacità immunizzante del vaccino, ma ad oggi non v’è certezza scientifica e conseguentemente le misure di prevenzione dei contagi (maschere e distanze), allo stato delle cose, non potrebbero venire meno”.