QUAL È L’OBIETTIVO DEL TRATTATO?
Il trattato istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) che riunisce sei stati (Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi) per introdurre la libera circolazione del carbone e dell’acciaio e garantire il libero accesso alle fonti di produzione.
Un elemento importante è stata l’istituzione di un’Alta Autorità che ha il compito di:
vigilare sul mercato;
monitorare il rispetto delle regole della concorrenza;
garantire la trasparenza dei prezzi.
Il trattato CECA è all’origine delle istituzioni dell’UE, così come le conosciamo oggi. Creata nel 1951, all’indomani della Seconda guerra mondiale, la comunità CECA rappresenta un primo passo nel processo di integrazione europea.
PUNTI CHIAVE
Scopi
Come stabilito dall’articolo 2 del trattato, l’obiettivo della CECA è contribuire, attraverso il mercato comune del carbone e dell’acciaio, all’espansione economica, all’incremento dell’occupazione e al miglioramento del tenore di vita. Spetta pertanto alle istituzioni vigilare sull’approvvigionamento regolare di carbone e acciaio del mercato comune, assicurando un uguale accesso alle fonti di produzione e controllando che si stabiliscano i prezzi più bassi e che vengano migliorate le condizioni della manodopera. Tutto ciò deve essere accompagnato dallo sviluppo degli scambi internazionali e dall’ammodernamento della produzione.
In vista della creazione del mercato comune, il trattato introduce la libera circolazione dei prodotti, senza diritti doganali né tasse. Esso vieta le pratiche o i provvedimenti discriminatori, le sovvenzioni, gli aiuti di Stato o gli oneri speciali imposti dagli Stati nonché le pratiche restrittive.
Struttura
Il trattato si divide in quattro titoli:
1.
la Comunità europea del carbone e dell’acciaio;
2.
le istituzioni comunitarie;
3.
le disposizioni economiche e sociali; e
4.
le disposizioni generali.
Esso comprende inoltre:
due protocolli: uno sulla Corte di giustizia e l’altro sulle relazioni tra la CECA ed il Consiglio d’Europa e
una convenzione sulle disposizioni transitorie riguardante l’attuazione del trattato, le relazioni con i paesi terzi e le misure generali di salvaguardia.
Istituzioni
Il trattato istituisce un’Alta Autorità, un’Assemblea, un Consiglio dei ministri e una Corte di giustizia. La CECA ha personalità giuridica.
L’Alta Autorità, precursore dell’attuale Commissione europea, è un organo esecutivo collegiale indipendente, il cui compito è garantire la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal trattato e agire nell’interesse generale della CECA. Essa è composta da nove membri (dei quali non più di due possono essere della stessa nazionalità) nominati per una durata di sei anni. Si tratta di un vero e proprio organo sovranazionale con potere di decisione. Esso è responsabile:
dell’ammodernamento e del miglioramento della produzione:
della fornitura di prodotti a condizioni identiche;
dello sviluppo delle esportazioni comuni; e
del miglioramento delle condizioni di lavoro nelle industrie del carbone e dell’acciaio.
L’Alta Autorità prende decisioni, formula raccomandazioni ed esprime pareri. Essa è assistita da un comitato consultivo (precursore dell’attuale Comitato economico e sociale europeo) composto dai rappresentanti dei produttori, dei lavoratori, dei consumatori e dei commercianti.
L’Assemblea, precursore del Parlamento europeo, è composta da 78 membri, che rappresentano i rispettivi parlamenti nazionali. La Germania, la Francia e l’Italia hanno 18 rappresentanti, il Belgio e i Paesi Bassi 10 e il Lussemburgo 4. Il trattato conferisce all’Assemblea un potere di controllo.
Il Consiglio, precursore dell’attuale Consiglio dell’Unione europea comprende sei rappresentanti dei governi nazionali. La presidenza del Consiglio è esercitata a turno da ciascuno Stato membro della CECA per una durata di tre mesi. Il Consiglio ha il compito di armonizzare l’azione dell’Alta Autorità e la politica economica generale dei governi. Il suo parere conforme è necessario per le decisioni importanti prese dall’Alta Autorità.
La Corte di giustizia, precursore della Corte di giustizia dell’Unione europea, è composta da sette giudici nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri della CECA per un periodo di sei anni. Essa assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del trattato.
Compiti
Per perseguire i suoi obiettivi, la CECA:
raccoglie informazioni presso aziende produttrici di carbone e acciaio e le associazioni;
si consulta con le diverse parti (aziende produttrici di carbone e acciaio, lavoratori ecc.); e
ha il potere di effettuare controlli per verificare le informazioni che ha ottenuto.
Quando le imprese produttrici di acciaio e carbone si sottraggono a tali poteri, l’Alta autorità può imporre sanzioni (che ammontano al massimo all’1 % del volume d’affari annuo) e le penalità di mora (pari al 5 % del volume d’affari medio giornaliero per ogni giorno di ritardo).
Sulla base delle informazioni raccolte, l’Alta autorità formula delle previsioni per orientare le attività delle parti interessate e guidare l’azione della CECA. Per completare le informazioni ricevute dalle imprese e dalle associazioni, la CECA conduce degli studi sull’evoluzione dei prezzi e dei mercati.
Aspetti finanziari
Il budget della CECA viene finanziato mediante prelievi sulla produzione di carbone e acciaio e attraverso l’assunzione di prestiti. I prelievi servono a finanziare le spese d’amministrazione mentre le sovvenzioni non rimborsabili sono destinate al reinserimento dei lavoratori e alle ricerche tecniche ed economiche, che devono essere incoraggiate. Il denaro ricevuto in prestito può essere impiegato solo per concedere mutui.
Nel settore degli investimenti, oltre ai prestiti, la CECA può anche fornire garanzie sui mutui concessi alle imprese da terzi. La CECA può inoltre fornire orientamenti sugli investimenti non finanziati da essa.
Produzione
La CECA svolge principalmente un ruolo indiretto e di sostegno, attraverso la cooperazione con i governi e gli interventi in materia di prezzi e di politica commerciale. Tuttavia, in caso di diminuzione della domanda o di penuria, essa può attuare azioni dirette, imponendo delle quote al fine di limitare in maniera controllata la produzione o, in caso di penuria, stabilire le priorità d’impiego, la ripartizione delle risorse e le esportazioni nel quadro dei programmi di produzione.
Fissazione dei prezzi e concorrenza
Il trattato vieta le discriminazioni in base ai prezzi, le pratiche di concorrenza sleale e le pratiche discriminatorie basate sull’applicazione di condizioni disuguali a operazioni equiparabili. Queste regole si applicano anche al settore dei trasporti.
Inoltre, in determinate circostanze, come ad esempio una crisi manifesta, l’Alta Autorità può fissare dei prezzi massimi o minimi all’interno della CECA o in relazione alle esportazioni.
Al fine di tutelare la libera concorrenza, tutte le azioni degli Stati membri della CECA suscettibili di pregiudicare la concorrenza devono essere comunicate all’Alta Autorità. Inoltre, il trattato descrive in maniera specifica i tre casi che danno luogo ad una distorsione della concorrenza:
le intese,
le concentrazioni e
gli abusi di posizione dominante.
Gli accordi tra imprese o le associazioni di imprese possono essere annullati dall’Alta Autorità se impediscono, limitano o alterano, direttamente o indirettamente, il gioco della concorrenza.
Aspetti legati ai lavoratori
Sebbene i salari rimangano di competenza degli Stati membri della CECA, l’Alta Autorità ha la facoltà di intervenire qualora essi siano anormalmente bassi o in caso di ribasso dei salari, in talune condizioni specifiche.
L’Alta Autorità può destinare degli aiuti finanziari a programmi che compensino gli effetti negativi del progresso tecnologico applicato all’industria sulla manodopera (indennità, assegni e riqualificazione professionale).
Per quanto riguarda la mobilità della manodopera qualificata, il trattato prevede, da parte degli Stati membri della CECA, la soppressione delle restrizioni all’occupazione fondate sulla nazionalità. Per le altre categorie di lavoratori e in caso di penuria di questo tipo di manodopera, gli Stati effettueranno le opportune modifiche nel settore dell’immigrazione per consentire l’impiego dei lavoratori di altri Stati.
Politiche commerciali
Il trattato affronta anche il tema della politica commerciale della CECA nei confronti dei paesi che non fanno parte della CECA. Sebbene i governi degli Stati membri mantengano le proprie competenze, la CECA dispone di alcune prerogative, tra cui la fissazione dei saggi massimi e minimi per i diritti doganali, la concessione delle licenze d’importazione e d’esportazione. La CECA ha inoltre il diritto a essere informata in merito agli accordi commerciali riguardanti il carbone e l’acciaio
L’Alta Autorità può inoltre intervenire nei casi di dumping, cioè lo sfruttamento, da parte di imprese produttrici ci carbone e acciaio non soggette alla giurisdizione della CECA, di condizioni di concorrenza contrarie alle disposizioni del trattato e di aumenti significativi nelle importazioni capaci di arrecare un serio pregiudizio alla produzione della CECA.
DA QUANDO SI APPLICA IL TRATTATO?
Il trattato è in vigore dal 1952, ha una durata di 50 anni ed è scaduto nel 2002. Il mercato comune previsto dal trattato viene inaugurato il 10 febbraio 1953 per il carbone, il minerale di ferro e i rottami di ferro e il 1° maggio 1953 per l’acciaio.
PRECEDENTI
Prima della scadenza, il trattato è stato modificato dai seguenti trattati:
Trattato di fusione (Bruxelles 1965) che ha fuso gli esecutivi della CECA, della Comunità economica europea (CEE) e di Euratom;
Trattati recanti modifiche a talune disposizioni finanziarie (1970 e 1975);
Trattato sulla Groenlandia (1984);
Trattato sull’Unione europea (TUE, Maastricht, 1992);
Atto unico europeo (1986);
Trattato di Amsterdam (1997);
Trattato di Nizza (2001); e i
Trattato di adesione (1972 (Danimarca, Irlanda e Regno Unito (1)), 1979 (Grecia), 1985 (Spagna e Portogallo) e 1994 (Austria, Finlandia e Svezia).
Alla scadenza del trattato CECA, le disposizioni relative a carbone e acciaio sono state integrate nei trattato che istituisce la Comunità europea, il Trattato di Roma.
Il trattato di Nizza contiene inoltre un protocollo relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio. Tale protocollo prevede il trasferimento delle attività e passività della CECA alla Comunità europea e prevede che il valore netto di tale patrimonio sia destinato alla ricerca nei settori legati all’industria del carbone e dell’acciaio.
Alcune decisioni del febbraio 2003, contengono delle misure necessarie per l’attuazione degli articoli del protocollo, gli orientamenti finanziari e le disposizioni relative al fondo di ricerca carbone e acciaio.