Tornano le scadenze ordinarie per la cassa integrazione


Esaurita la Cassa COVID 2021 dal 1 gennaio 2022  per gli ammortizzatori tornano le tempistiche ordinarie dettate dal Jobs Act (Dlgs 148 2015)  Per la Cassa integrazione ordinaria  il termine per la richiesta è di 15 giorni dalla sospensione /riduzione dell’attività .

Il Governo sta studiando ancora alcune misure emergenziali per i settori piu colpiti come  il turismo che potrebbero prevedere procedure semplificate e tempi allargate ma ad oggi non c’è nulla di deciso.

Vediamo nello specifico le procedure e i termini ordinari oggi in vigore.

 Cassa integrazione  ordinaria e Fis

Per la CIGO  sono previsti:

obbligo  di informazione e consultazione sindacale attraverso la  comunicazione alle Rsa o alla Rsu aziendali oppure alle sedi territoriali  delle organizzazioni comparativamente più rappresentative . Si richiede di indicarel le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessatieventuale esame congiunto, se richiesto da una delle parti  che deve  concludersi : entro 25 giorni dalla comunicazione iniziale, entro 10  nelle imprese con meno di  50 dipendenti. 

 Nei casi di eventi  interruttivi dell’attività oggettivamente non evitabili la comunicazione puo essere contestuale e l’esame congiunto  va richiesto entro 3 giorni , con 5 giorni a disposizione per la conclusione della procedura . 

ATTENZIONE La comunicazione ai sindacati è necessaria per procedere all’invio della domanda all’Inps.

La scadenza per la domanda di CIGO è di 

 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e,entro la fine del mese successivo per  gli eventi oggettivamente non evitabili

Alla domanda va allegata una  relazione tecnica  come previsto  dall’ articolo 2, del Dm 95442/2016

Per l’assegno di integrazione salariale  FIS  la domanda va presentata non prima di 15 giorni e non oltre 30 giorni dalla sospesione riduaizone dell’orario  di lavoro.

Vale la pena ricordare che la CIGO è l ‘ ammortizzatore sociale  cui accedono i datori di lavoro, senza limiti dimensionali, appartenenti  solo a determinati settori (art. 10 del D.Lgs n. 148/2015) che sono:

 a) imprese manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas; 

b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quelle degli operai delle imprese industriali

 c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco; 

d) cooperative agricole, zootecniche e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato; e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film di sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche;

 f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; 

g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; 

h) imprese addette agli impianti telefonici ed elettrici; i) imprese addette all’armamento ferroviario;

 j) imprese industriali degli Enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica; 

k) imprese industriali ed artigiane dell’edilizia e affini

l) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o escavazione di materiale lapideo;

m) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalle attività di escavazione.

Per gli altri settori opera il Fon do di integrazione salariale (Fis) esteso  senza limiti dimensionali a tutti i datori di lavoro  che non aderiscono a un Fondo di solidarietà bilaterale.

La legge di bilancio 2022 ha ricompreso tra i lavoratori che hanno diritto agli ammortizzatori tutti gli apprendisti e i lavoratori a domicilio.

Cassa integrazione straordinaria 

Vale la pena ricordare che con la nuova legge di bilancio la CIGS viene estesa a tutti i settori e riconosciuta a tutte le imprese con più di 15 dipendenti per le causali di riorganizzazione aziendale (anche per realizzare processi di transizione), crisi aziendale e contratto di solidarietà.

La procedura prevede la comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali  (Cigs) per le causali di riorganizzazione e di crisi aziendale

 L’esame congiunto  va richiesto  entro 3 giorni   e la comunicazione deve essere inviata anche alla regione competente o al minsitero del lavoro per le aziende plurilocalizzate 

La procedura di esame deve concludersi entro  

25 giorni  dalla comunicazione per le azienda da 50 dipendenti in su,   10  giorni dalla comunicazione per i datori di lavoro fino a 50 dipendenti.

La domanda per la Cigs va presentata al ministero del Lavoro, con la procedura «Cigs-online», entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all’intervento e deve essere corredata dell’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario.

Contratti di solidarietà 

per l’integrazione salariale collegata ai contratti di solidarietà è necessaria la stipula  con accordo sindacale  di un contratto collettivo aziendale  in cui si programma una riorganizzazione del personale con eventuale riduzione dell’orario finalizzata ad evitare licenziamenti  Tale contratto va depositato preesso il Ministero del lavoro.

La  riduzione dell’orario di lavoro  massima è stata modificata recentmente dalla legge di bilancio per cui dal 1° gennaio 2022non può essere superiore 

all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile  complessivamente e per ogni lavoratore non puo superare il 90 per cento dell’orario contrattuale

Chiama 0698356829