Il condono edilizio di opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 della legge 326/2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.
Matteo Peppucci
Il terzo condono edilizio, ‘normato’ dal DL 236/2023, convertito in legge 326/2003, è quello inerente la stragrande maggioranza dei procedimenti di sanatoria straordinaria che ritroviamo protagonisti nella giurisprudenza amministrativa.
Rispetto ai primi due condoni, quelli del 1985 e 1994, ha operato infatti un restringimento evidente della possibilità di ottenere la sanatoria per gli abusi realizzati in zona vincolata, dove il perimetro è ristrettissimo: siccome, però, l’informazione non è chiara per tutti, prendiamo come spunto la recente sentenza 765/2024 del 30 gennaio del TAR Napoli per riepilogare le regole.
Interventi oggetto del condono: cosa cambia in zona ‘normale’ e vincolata?
Nel caso all’esame dei giudici partenopei, il manufatto oggetto della domanda di condono (ottenuto dalla trasformazione di un fienile) ricade in area soggetta a vincolo di inedificabilità disposto dal D.M. 28.03.1985 “dichiarazione di notevole interesse pubblico”.
Sotto tale profilo, l’art. 32, comma 26, lettera a), della legge 326/2003, ha distinto le tipologie di illecito di cui all’allegato 1, numeri da 1 a 3 (opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, interventi di ristrutturazione edilizia in assenza o in difformità dal titolo edilizio), per cui è possibile la sanatoria in tutto il territorio nazionale, mentre nelle aree sottoposte a vincolo ha ammesso la sanatoria solo per le “le tipologie di illecito di cui all’allegato 1 numeri 4, 5 e 6”, opere di restauro e risanamento conservativo (tipologia 4 e 5), opere di manutenzione straordinaria, opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume (tipologia 6).
Condono in zona vincolata: è possibile solo per lavori di minore rilevanza
In particolare, si evidenzia che il condono edilizio di opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 della legge n. 326 del 2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l’area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (Consiglio di Stato, sez. VI, 2 agosto 2016 n. 3487; Consiglio di Stato Sez. IV, 16 agosto 2017, n. 4007).
Inoltre, non possono essere sanate quelle opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta, o comunque di inedificabilità, anche relativa.
Ordine di demolizione: è un atto vincolato
Il TAR evidenzia inoltre che l’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né – ancora – una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può mai legittimare.
Silenzio assenso e domanda di condono edilizio: come funziona?
In ultimo, si sottolinea che per giurisprudenza consolidata, in sede di rilascio di concessione (permesso di costruire) in sanatoria per opere eseguite su aree soggette a vincolo paesaggistico, il termine di 24 mesi previsto dall’art. 35, legge 47/1985 per la formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono decorre ai sensi del comma 18 del medesimo art. 35 dall’acquisizione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. II, 3/10/2005 n. 2015).
Nel caso di specie l’area interessata dalla costruzione abusiva realizzata dal ricorrente era soggetta a vincolo paesaggistico e sino all’adozione dell’impugnato provvedimento di diniego non era intervenuto alcun parere ad opera dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, con la conseguenza che nessun silenzio assenso si era formato. (ex multis Cons Stato, sez. VI, sent. 24 maggio 2016 n. 2179).
Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/terzo-condono-edilizio-sanatoria-straordinaria-in-zona-vincolata-solo-per-gli-interventi-minori/