di Claudio Boni e Luca Marchello
Il Superbonus previsto dall’art. 119, D.L. 34/2020, convertito con legge 77/2020 rappresenta ad oggi una misura interessante per favorire la ripresa del settore edile e, allo stesso tempo, per offrire un vantaggio fiscale ai soggetti destinatari del beneficio.
La norma ha evidenziato opportunità favorevoli anche per l’indotto
costituito dalle diverse professionalità coinvolte e dai cessionari del credito fiscale.
L’impatto mediatico di questi mesi ha sicuramente fatto emergere tutte le potenzialità di questa misura, ma i primi riscontri hanno rilanciato alcune perplessità e riflessioni.
In primis si rileva che i benefici previsti comportano controlli da parte dei professionisti abilitati coinvolti e tenuti ad emettere asseverazioni tecniche e visti di conformità imprescindibili. Tali professionisti, sebbene correttamente obbligati dal legislatore a coperture assicurative, sono soggetti a responsabilità, amministrativa e penale, qualora l’errore (in diverse fasi del procedimento) pregiudicasse il riconoscimento del diritto alla detrazione, ciò comportando responsabilità anche sul beneficiario della detrazione, il quale potrebbe essere a sua volta sottoposto ad accertamento
ed obbligato alla restituzione di quanto già detratto con la corresponsione di interessi e sanzioni.
Il rischio professionale rientrerebbe tuttavia nella quotidianità dell’attività se i professionisti fossero nelle condizioni di operare con una norma chiara.
L’ambito di riferimento infatti, con una norma già molto articolata, ha
subito ulteriori stress dai decreti attuativi e da una prassi convulsa. Tutti gli operatori della filiera (non solo i professionisti) si stanno confrontando in questi giorni con molteplici risposte ad interpelli e faq da parte degli enti istituzionali, che evidenziano difficoltà interpretative e carenze della norma, di cui rimandiamo l’analisi di dettaglio ad altre sedi.
In seconda battuta si rileva che, in virtù del particolare favore previsto dalla norma, oltre alle asseverazioni sopra citate, i beneficiari debbano soddisfare molteplici requisiti, dalla prima fase di raccolta documentale, a quella finale di esercizio dell’opzione eventuale di sconto o cessione del credito, con la possibilità di essere esclusi dal beneficio anche per un minimo errore tecnico.
Ulteriore elemento di valutazione è legato alla ratio della norma in esame.
La circolare n. 24/E/2020, sotto il profilo oggettivo, ammette alla misura del superbonus 110% il solo immobile abitativo, riferendosi esplicitamente al carattere “residenziale”, di fatto contraddicendo la norma che faceva riferimento all’edificio in genere o uni/pluri familiare, e confermando le esclusioni delle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (abitazioni in ville) ed A9 (castelli e palazzi di pregio storico o artistico), forse mutuando tale scelta da norme con presupposti e obiettivi marcatamente diversi.
Con tale previsione, la circolare ha dirottato l’attenzione dal presupposto originario della norma: il conseguimento del risparmio energetico e della riqualificazione ambientale, obiettivo auspicabile per immobili residenziali e non, ivi compresi i “castelli”, e da persone fisiche e non.
Questi aspetti potrebbero indurre i beneficiari a una percezione negativa
dell’operazione nel suo complesso, se paragonata, in termini di convenienza
complessiva, ad altre soluzioni che non hanno gli stessi vincoli stringenti
del superbonus, ma gli stessi obiettivi di fondo, seppur con percentuali di
detrazione minore (bonus facciate o interventi di risparmio energetico).
In tale ottica il rapporto Crisme-Camera ha già confermato una frenata in termini di domande presentate per i bonus fiscali e di investimenti incentivati nel 2020 in ambito di manutenzione straordinaria, mercato che rappresenta circa il 54% del comparto edilizia. Nonostante il lockdown da Covid, il rapporto conferma che la flessione, la seconda in 22 anni di bonus, è legata al fatto che le attività di manutenzione sono state rinviate in attesa dell’entrata a regime del Supebonus.
Si auspica pertanto che la misura venga prorogata già dalla Legge di
bilancio, in modo da dimostrare i suoi effetti positivi sull’intero settore nel lungo periodo.