Con circolare n. 6/E dell’8 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni operative circa i crediti d’imposta di cui all’art. 121 del decreto-legge n. 34/2020 (c.d. superbonus), e nello specifico in merito al rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima, già accettate.
L’Agenzia ricorda che già con la circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 erano state illustrate le soluzioni operative da adottare nel caso in cui fossero stati commessi degli errori nella compilazione delle comunicazioni per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi, di cui all’art. 121 D.L. 34/2020.
In particolare, erano state fornite istruzioni per richiedere l’annullamento dell’accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti in fattura non corrette.
Poiché sono stati formulati alcuni quesiti in merito alle soluzioni da adottare in relazione a particolari eventi che potrebbero verificarsi nella successiva fase di circolazione di tali crediti, con la circolare in oggetto l’Agenzia fornisce istruzioni operative agli Uffici in merito alle seguenti ipotesi:
rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettate, ovvero se:
la cessione sia stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla;
il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti” (Piattaforma)
comunicazione dei crediti non utilizzabili
Fonte: Dirittp bancario