Qual è la documentazione da possedere per evitare la responsabilità solidale del cessionario, nel caso di cessioni del credito del superbonus? L’elenco nella circolare numero 27 del 2023 dell’Agenzia delle Entrate
Sono diverse le novità apportate alla cessione del credito del superbonus dal decreto Cessioni dello scorso 16 febbraio e dalla relativa legge di conversione.
Tra queste c’è i criteri per evitare la responsabilità solidale. La recente circolare numero 27 del 7 settembre 2023 ricapitola quali sono i documenti da presentare mettersi al riparo nel caso di operazioni fraudolente.
Come chiarito in precedenza, il cessionario deve aver agito con dolo o colpa grave, non è sufficiente la colpa lieve.
Per evitare la colpa grave, e quindi la responsabilità in solido, si devono dimostrare determinate condizioni.
Nel documento di prassi viene riepilogata la documentazione da presentare, tuttavia la prova della diligenza del cessionario può essere dimostrata con ogni mezzo.
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Superbonus e cessione del credito: il perimetro della responsabilità solidale
A fornire chiarimenti sulle modifiche alla normativa del superbonus e della cessione del credito, da parte del decreto Cessioni e della relativa legge di conversione, è la circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 27 del 7 settembre 2023.
Il documento di prassi si sofferma su diversi aspetti, tra i quali il divieto della cessione del credito e le relative eccezioni.
Un focus è inoltre dedicato al “Nuovo perimetro della responsabilità solidale dei fornitori e dei cessionari”.
Per prima cosa viene richiamato il contenuto dei chiarimenti forniti con la circolare numero 33 del 2022, in merito alla responsabilità solidale del fornitore o cessionario nel caso di utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta relativi ad interventi di superbonus.
Lo stesso, come sottolineato dall’Amministrazione finanziaria, per risultare responsabile in solido “deve aver operato con dolo o colpa grave, risultando, invece, irrilevante l’ipotesi di colpa lieve”.
All’interno del precedente documento di prassi vengono richiamati i profili degli elementi soggettivi del dolo e della colpa grave, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Con l’inserimento dei commi 6-bis, 6-ter e 6-quater all’articolo 121 del decreto Rilancio, il decreto Cessioni ha individuato i casi in cui il fornitore e il cessionario non concorrono nella violazione per colpa grave.
Si esclude la responsabilità in solido, per carenza dei presupposti costitutivi, se il cessionario può dimostrare:
di aver acquisito il credito d’imposta;
di essere in possesso di una specifica documentazione a sostegno della legittimità dell’agevolazione, relativa alle opere edilizie dalle quali si è originato il credito.
Superbonus e cessione del credito: i documenti per evitare la responsabilità solidale
Nella circolare numero 27 del 2023, l’Agenzia delle Entrate richiama l’elenco dei documenti che sollevano dalla responsabilità solidale del cessionario.
Nello specifico devono essere a disposizione del soggetto i seguenti documenti:
titolo edilizio abilitativo degli interventi, o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (per edilizia libera), con l’indicazione della data di inizio dei lavori e la condizione che gli stessi rientrano nelle agevolazioni;
notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (nei casi in cui non è dovuta);
visura catastale ante operam o storica dell’immobile oggetto degli interventi, o domanda di accatastamento (per immobili non ancora censiti);
fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, oltre alla documentazione che attesti l’avvenuto pagamento;
asseverazioni, quando obbligatorie, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese (compresi gli allegati obbligatori), rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
nel caso d’interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
nel caso d’interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020 “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus” o eventuale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (per interventi per i quali alcuni documenti non sono dovuti);
visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione;
un’attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
un’attestazione dell’adempimento di analoghi controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela è rilasciata da una società di revisione a tal fine incaricata, se il soggetto è una società quotata o una società appartenente al gruppo di una società quotata;
nel caso d’interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 agosto 2020, n. 329, che ha modificato il decreto “Sisma Bonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità 24 per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati”;
contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.
Il possesso della documentazione solleva dalla responsabilità, tuttavia il mancato possesso di tale documentazione “non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario”.
Il soggetto può infatti fornire con ogni mezzo la prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza.
L’onere della dimostrazione del dolo o della colpa grave è attribuito all’ente impositore.
Nel documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate vengono infine richiamate altre situazioni in cui si può evitare la responsabilità solidale.
È il caso dei cessionari che acquistano i crediti d’imposta da una banca o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca o da una società quotata o da altra società appartenente al gruppo della medesima società quotata.
In questo caso si deve essere avere un’attestazione di possesso della documentazione indicata rilasciata dai soggetti qualificati elencati.
Per i soggetti obbligati al rispetto della disciplina antiriciclaggio rimangono i divieti di acquisto dei crediti d’imposta.-
Di Tommaso Gavi – fonte: https://www.informazionefiscale.it/