Un’ordinanza del TAR Toscana fornisce nuovi elementi utili a comprendere il rapporto tra la validità di una CILA Superbonus (CILAS) e un procedimento di sanatoria edilizia
Il rischio più grande di una norma mal definita riguarda le diverse casistiche che possono svilupparsi e le differenti letture che ne derivano. È il caso della comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (la CILAS) che il legislatore ha inserito nel nostro ordinamento (amministrativo o edilizio ancora non è chiaro) a giugno 2021 con il comma 13-ter, art. 119, del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), modificato con il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis), convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.
CILAS e abusi edilizi: un rapporto definito male
Sull’argomento ho già scritto un approfondimento in cui, dopo aver riepilogato la giurisprudenza che si è sviluppata sulla CILAS, ne ho evidenziato le criticità operative rilevando la possibilità (ormai tramontata) che il legislatore potesse intervenire in sede di conversione in legge del D.L. n. 212/2023.
La CILAS nasce con un preciso intento normativo, frutto di considerazioni errata del legislatore. In pieno periodo pandemico, secondo chi ha scritto il citato comma 13-ter, sarebbe stato possibile avviare un intervento di superbonus mediante la presentazione di una comunicazione di inizio lavori straordinaria all’interno della quale non attestare lo stato legittimo dell’immobile. L’idea era snellire le procedure, in quel momento vittima dell’assenza di digitalizzazione degli archivi storici degli sportelli unici edilizia e dello smart working dei dipendenti della pubblica amministrazione che non consentiva di reperire le informazioni necessarie per la ricostruzione della conformità edilizia e urbanistica degli edifici.
A dare un ulteriore impulso all’idea (assolutamente errata) che non servisse lo stato legittimo per avviare un intervento di superbonus, è arrivata anche la deroga all’art. 49 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e, quindi, la mancata decadenza del superbonus nel caso di abusi edilizi.
Come scritto tante volte su queste pagine, l’assenza di stato legittimo all’interno della CILAS non esonera dall’obbligo (valido per qualsiasi intervento di manutenzione) di verificare a monte la conformità edilizia e urbanistica dell’immobile. Un principio, questo, più volte ricordato dalla Corte di Cassazione tra cui ricordiamo solo la sentenza 9 luglio 2019, n. 29984.
CILAS e sanatoria
Sull’argomento ho recentemente ricordato:
l’Ordinanza TAR Veneto 13 marzo 2023, n. 128 che ha confermato il principio generale secondo cui affinché gli interventi edilizi possano essere lecitamente realizzati, è necessario non soltanto il possesso del relativo titolo edilizio, ma anche la loro afferenza ad immobili non abusivi;
la Sentenza TAR Lazio 7 dicembre 2023, n. 18386 secondo cui una CILAS presentata su un immobile sul quale non si è ancora completata la sanatoria, risulta essere irricevibile da parte della pubblica amministrazione.
Come ammesso in premessa, però, la particolarità della norma “eccezionale” e la sua mal formulazione può indurre a diverse interpretazione, tra le quali segnaliamo l’ordinanza del TAR Toscana 16 gennaio 2024, n. 72. Un provvedimento interlocutorio che fornisce nuovi interessanti elementi alla discussione.
In caso riguarda, infatti, un condominio che ha deliberato di presentare domanda di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e di depositare contestualmente la comunicazione inizio lavori per i lavori rientranti nel Superbonus senza attendere l’esito del procedimento di sanatoria, per non perdere gli incentivi fiscali.
Secondo il TAR Toscana “Considerato che, a prescindere da ogni altra considerazione, dagli atti emerge un possibile profilo di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che le difformità riscontrate sull’immobile condominiale risultano ormai definitivamente sanate con provvedimento del 31 luglio 2023 e i lavori indicati nella CILAS (mero atto di comunicazione, privo di effetti abilitativi propri) non sono stati avviati prima della regolarizzazione”.
Affermazione da cui deriverebbe la legittimità della CILAS e della sua data di protocollo anche in assenza di completamento della procedura di sanatoria, in considerazione del mancato avvio dei lavori che non sarebbero cominciati prima del provvedimento di approvazione dell’accertamento di conformità da parte dello sportello unico edilizia.
Quella del TAR Toscana risulta essere una lettura decisamente più estensiva rispetto a quella, ad esempio, del TAR Lazio, con effetti completamente differenti sugli interessati istanti. Ancora una volta, si avverte l’esigenza di un intervento chiarificatore del legislatore che possa evitare continui ricorsi e sentenze, fornendo una interpretazione autentica di una norma che tanto chiara non è (anche con semplice riferimento alla CILA ordinaria).
di Gianluca Oreto – fonte: https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-cilas-valida-senza-sanatoria-edilizia-32664