Strumenti finanziari: adottato il regolamento sull’emissione e circolazione in forma digitale


La delibera 6 dicembre 2023 della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa che adotta il regolamento sull’emissione e circolazione in forma digitale di strumenti finanziari, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2023. Tutte le istanze, le comunicazioni, gli atti, i documenti e ogni altra informazione prevista dal regolamento devono essere trasmessi mediante l’utilizzo di posta elettronica certificata (Pec).

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2023 la delibera 6 dicembre 2023 della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa che adotta il regolamento sull’emissione e circolazione in forma digitale di strumenti finanziari.
La delibera stabilisce che tutte le istanze, le comunicazioni, gli atti, i documenti e ogni altra informazione prevista dal regolamento devono essere trasmessi mediante l’utilizzo di posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo dme@pec.consob.it o ai diversi indirizzi eventualmente indicati dalla Consob sul proprio sito internet.
Contenuto dell’elenco
Il decreto istituisce l’elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale di cui all’art. 19 del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25 (banche, imprese di investimento, gestori di mercati stabiliti in Italia, intermediari finanziari, ecc.). In ogni sezione dell’elenco, per ciascun responsabile del registro iscritto, sono indicati:
a) la denominazione sociale;
b) la sede legale e la sede amministrativa;
c) l’identificativo del registro o dei registri di cui si assume il ruolo di responsabile.
È altresì indicato se l’attività è svolta:
i) in relazione a strumenti di propria emissione;
ii) in relazione a strumenti di propria emissione e dei componenti del gruppo di appartenenza;
iii) anche in relazione a strumenti emessi da soggetti non facenti parte del gruppo di appartenenza.
L’istanza di iscrizione nell’elenco contiene tutte le informazioni utili a dimostrare la conformità ai requisiti previsti dal decreto per l’iscrizione, è predisposta in conformità a quanto indicato nell’allegato 1 alla delibera ed è corredata di una relazione tecnica illustrativa dell’iniziativa redatta in osservanza di quanto previsto dall’allegato 2 alla delibera.
Nei casi in cui la documentazione indicata sia già in possesso della Consob, la società richiedente è esentata dal produrla. La domanda indica tale circostanza e la data di invio alla Consob della documentazione medesima.
Nel corso dell’istruttoria la Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:
a) alla società richiedente;
b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società richiedente;
c) a qualunque soggetto, anche estero; fissando un termine per la trasmissione.
I responsabili del registro che intendono rinunciare all’iscrizione nell’elenco presentano apposita istanza di cancellazione alla Consob. La Consob delibera entro il termine massimo di novanta giorni adottando un provvedimento espresso. La mancata adozione, nei termini previsti, di un provvedimento espresso sull’istanza di cancellazione non equivale, in ogni caso, al provvedimento di accoglimento dell’istanza.
Comunicazioni sull’esercizio dell’attività
I responsabili del registro comunicano immediatamente alla Consob le date di inizio, di eventuale interruzione e di riavvio dell’attività.

Fonte: IPSOA