di Domenico Landriscina
Condono, rottamazione ter, pace fiscale, sono tutti strumenti di definizione agevolata del debito con lo Stato, che si caratterizzano per il pagamento con sconti “più o meno elevati”.
E’ opportuno però evidenziare il fatto, come più volte sostenuto dalla Confedercontribuenti, che, prima di decidere se accettare di pagare secondo questi strumenti di definizione, è sempre consigliabile verificare a priori se sussista e in che misura l’obbligo giuridico di versare quanto dovuto all’Agenzia Entrate Riscossione.
Venendo al caso concreto, l’art 4 del dl 119/2018, intitolato “stralcio dei debiti fino a 1000 euro affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2010”, al primo comma, ha previsto che “i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, ancorché riferite alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’art. 3, sono automaticamente annullati”.
Tuttavia, come abbiamo potuto constatare, il comma in questione ha creato non pochi dubbi e perplessità interpretative; le perplessità sono state sollevate in relazione all’ambito di applicabilità del limite dei mille euro e in particolare se tale valore debba riferirsi alla cartella esattoriale nel suo importo complessivo ovvero all’entità dei singoli carichi iscritti a ruolo affidati all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2010.
La questione non è apparsa di facile soluzione in quanto
Le date da prendere in considerazione per la sanatoria de qua sono:
– il 31 Dicembre 2018 quale termine entro il quale si è provveduto allo stralcio delle mini cartelle;
– il 24 ottobre 2018 da intendersi quale spartiacque nel caso in cui le somme siano state versate anteriormente ovvero successivamente a tale data.
Ed invero, il dl 119/2018 all’art 4 c.2 fissa le regole di imputazione delle somme relative ai debiti oggetto di stralcio stabilendo che: 1) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto restino definitivamente acquisite; 2) le somme versate dalla data di entrata in vigore del decreto siano imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate.
La corte di Cassazione tuttavia è tornata a pronunciarsi sul punto in maniera definitiva e lo ha fatto con la pronuncia n. 22018 del 13 Ottobre 2020 che ribalta la precedente decisione n.17966/2020 precisando che il limite di importo dei mille euro è riferito al singolo debito non all’importo complessivo della cartella di pagamento.
Chiarimento importante da parte dei giudici di legittimità, emesso al termine di un giudizio tributario intrapreso da un contribuente contro l’ipoteca iscritta dall’Agente della Riscossione e contro alcune cartelle di pagamento.
Come potrà dunque intuirsi, si tratta di una decisione di notevole rilievo pratico per i contribuenti perché in ogni cartella di pagamento possono essere riuniti più carichi relativi a tributi differenti.
La norma in questione (art.4 D.L119/2018) dispone che “i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 1000 euro, comprensivo di capitali interessi e sanzioni risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010” siano automaticamente annullati.
La Cassazione, nel precedente orientamento di agosto, aveva ritenuto che l’interpretazione più conforme alla norma fosse quella di considerare annullabili i debiti portati da cartelle il cui importo complessivo non fosse superiore a mille euro. Dunque si faceva riferimento all’importo complessivo della cartella di pagamento.
Con la più recente pronuncia di ottobre il limite è riferito al singolo carico, per cui rientrerebbero nello stralcio anche le cartelle di importo superiore a mille euro; l’importante infatti è che il singolo carico non superi i mille euro.
La Cassazione precisa inoltre che sono tre i fattori richiesti per individuare il debito oggetto di stralcio: la sorte capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, le sanzioni risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione; non si tiene conto invece degli interessi di mora e dell’aggio della riscossione.
A questo punto emerge la necessità per Confedercontribuenti, anche visto il contenzioso fiscale, che si preannuncia particolarmente considerevole anche a causa della crisi Covid, di concepire una “pace fiscale due”, prevenendo, quindi, il contenzioso, con riapertura dei termini della rottamazione ter, ampliando anche agli anni 2018/2019, saldo e stralcio, rottamazione mini cartelle e chiusura liti pendenti in primi e secondo grado in Cassazione. Tutte soluzioni che potrebbero tagliare il contenzioso tributario.