Misura agevolativa
Nello specifico, la Simest S.p.a., ovvero la società sostiene la crescita delle imprese italiane nel mondo, ha dato il via libera ad un pacchetto di misure da 700 milioni di euro complessivi, in sostegno delle imprese colpite dalla recente alluvione.
In sostanza, per quanto in questa sede interessa, la Società ha previsto un contributo a fondo perduto pari a 300 milioni di euro, destinato a ristori indirizzati alle imprese esportatrici dei territori colpiti dall’alluvione, sia per danni materiali subiti su beni mobili ed immobili (es. fabbricati, attrezzature, macchinari, scorte), sia per perdita di reddito a causa del calo di fatturato.
Si evidenzia che, l’aiuto è compatibile nei limiti del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Tale Regolamento, dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 10 del Trattato, all’erogazione di contributi a fondo perduto, per l’indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle imprese, nei limiti della quota dei danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica.
In merito a quanto finora esposto, è doveroso ricordare che, la Simest ha previsto altri due pacchetti di misure in sostegno alle imprese, ossia:
- finanziamenti agevolati per 400 milioni di euro a valere sul Fondo 394/81 gestito per conto della Farnesina. Le risorse saranno erogate sotto forma di finanziamenti a tassi agevolati con quote a fondo perduto del 10% ed esenzione delle garanzie. La misura sarà accessibile non solo alle imprese esportatrici ma anche a tutte le aziende della filiera produttiva locale.
- moratoria Pagamenti. La Simest prevede una sospensione di 12 mesi dei pagamenti in quota capitale e interessi su tutti i finanziamenti in essere a valere sul Fondo 394 e sulla misura PNRR /Fondo 394, fermo restando la durata massima del finanziamento concesso
Si sottolinea, infine, che i contributi in esame, non concorrono alla formazione del reddito e, quindi, ai fini delle imposte sui redditi, del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5, TUIR.
La misura si applica, inoltre, secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni Simest.
Fonte: Quotidiano Piu’