Riscossione da Equitalia all’Agenzia delle Entrate: stesse le procedure esecutive di pignoramento, poteri di controllo però rafforzati: regole ed espropri dal primo luglio 2017.
Le procedure di pignoramento non sono cambiate e la Riforma prevista dal dl 193/2016 a regime da luglio 2017, con il passaggio della riscossione da Equitalia all’Agenzia delle Entrate, non comporterebbe novità sul fronte procedure esecutive e pignoramento presso terzi, compreso il conto corrente, senza passare dall’autorità giudiziaria.
Il pignoramento è regolato dal dl 203/2005, che ha introdotto l’articolo 72 bis del DPR 602/1973, in base al quale è prevista l’azione diretta sui crediti del debitore detenuti da terzi.
Tuttavia è previsto l’intervento dell’Autorità giudiziaria se il terzo pignorato o il contribuente abbiano elementi validi per contestare l’azione dell’Agente della riscossione. Le azioni esecutive vengono comunque messe in pratica solo al termine di un lungo iter con il contribuente che non ha dato seguito agli atti notificati.
L’agente di riscossione non può mai pignorare la prima casa!
Esistono regole specifiche anche per stipendi, conto correnti e pensioni:
- stipendi: non oltre 1/10 per retribuzioni fino a 2.500 euro; in misura pari ad un settimo per importi da 2.501 a 5mila euro, mentre oltre i 5mila euro il pignoramento massimo è di un quinto.
- Il conto corrente sul quale viene versato lo stipendio è pignorabile solo nella parte che eccede il triplo dell’assegno sociale (per il 2017 ammonta a 448,07 euro mensili).
- la pensione, è impignorabile il minimo vitale, ossia una somma pari all’assegno sociale (per il 2017 ammonta a 448,07 euro mensili) aumentato di un mezzo: la parte in eccedenza rispetto a questa cifra può essere pignorata secondo le regole generali (fino a non oltre un decimo per debiti fino a 2.500 euro; in misura pari ad un settimo per debiti da 2.501 a 5 mila euro; oltre 5mila euro il pignoramento massimo è di un quinto).
Per info e assistenza è possibile rivolgersi ai consulenti di CONFEDERCONTRIBUENTI.