Revisore e progettazione del nuovo codice appalti, Pfte e fondo pluriennale vincolato


Il Dlgs 36/2023 “Il nuovo codice dei contratti pubblici”, nella parte IV rubricata “Della Progettazione”, all’articolo 41 identifica i “Livelli e contenuti della progettazione”e si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici:
• Il progetto di fattibilità tecnico ed economica;
• Il progetto esecutivo
L’allegato 1.7 definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli Enti concedenti devono predisporre. L’allegato 1.7 stabilisce altresì le prescrizioni per la redazione del documento di indirizzo della progettazione da parte del RUP della stazione appaltante o dell’ente concedente, indica anche i requisiti delle prestazioni che devono essere contenuti nella nel progetto di fattibilità tecnico ed ecomomica. Al comma 9 dell’articolo 41, si evince che in caso di affidamento esterno di entrambi i livelli di progettazione, l’avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall’articolo 42, comma 1 “Verifica della progettazione”.
Poiché è stata eliminata la fase della “progettazione definitiva”, si pone il problema per le opere già avviate come comportarsi sulla contabilizzazione del “Fondo Pluriennale vincolato”.
In aiuto la Faq Arconet n. 53 del 18 ottobre 2023, che illustra anche con degli esempi, la correlazione al principio contabile adeguandolo al nuovo codice.
Nello specifico si legge che: nelle more dell’adeguamento dei principi applicati al Dlgs n. 36 del 2023, per le opere avviate applicando le norme del nuovo codice dei contratti, gli enti conservano il fondo pluriennale vincolato secondo le modalità previste dal paragrafo 5.4.9 dell’allegato 4/2 al Dlgs n. 118 del 2011, adeguandolo alle novità del Dlgs n. 36 del 2023 che, con riferimento alla progettazione, richiedono la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività riguardanti la realizzazione dell’opera.
Di seguito un possibile esempio di adeguamento del paragrafo 5.4.9 al Dlgs n. 36 del 2023.
Allegato 4/2 – Paragrafo 5.4.9
La conservazione del FPV per le spese non ancora impegnate
alla fine dell’esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l’affidamento diretto dei contratti, sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto a condizione che siano verificate le seguenti prime due condizioni, e una delle successive:
a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento;
b) l’intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell’ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti di lavoro pubblici che non devono essere inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici ai sensi della legislazione vigente;
c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale delle opere pubbliche, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per l’acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l’abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l’accesso al cantiere, per l’allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l’assolvimento delle attività necessarie per l’esecuzione dell’intervento da parte della controparte contrattuale;
d) in assenza di impegni di cui alla lettera c), sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l’esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo;
Negli esercizi successivi all’aggiudicazione, la conservazione del fondo pluriennale vincolato è condizionata alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di progettazione riguardanti la realizzazione dell’opera. Pertanto, dopo l’aggiudicazione delle procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato riguardanti l’intero stanziamento continuano ad essere interamente conservate:
• nel corso degli esercizi in cui gli impegni registrati a seguito della stipula dei contratti riguardanti il progetto di fattibilità tecnica ed economica o il progetto esecutivo sono liquidati o liquidabili nei tempi previsti contrattualmente. In caso di contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali e arbitrali, il fondo pluriennale è conservato;
• nell’esercizio in cui è stato verificata la progettazione esecutiva destinata ad essere posto a base della gara concernente l’esecuzione dell’intervento ;
• nell’esercizio in cui sono state formalmente attivate le procedure di affidamento della progettazione esecutiva;
• nell’esercizio in cui la procedura di affidamento della progettazione esecutiva è aggiudicata, ecc. Nel rendiconto dell’esercizio in cui non risulta realizzata l’attività attesa nell’esercizio concluso secondo lo sviluppo procedimentale previsto, in conformità ai criteri di continuità sopra indicati, le risorse accertate ma non ancora impegnate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.
e) entro l’esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente l’esecuzione dell’intervento, sono state formalmente attivate le procedure di affidamento. In assenza di aggiudicazione definitiva delle procedure di cui al periodo precedente entro l’esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell’avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.
La pista di controllo dell’Organo di Revisione e la check-list
Risulta fondamentale il ruolo del Revisore nella verifica dei predetti elementi atti anche al rilascio dei pareri, con i seguenti documenti, disponibili nell’area riservata del sito www.ancrel.it:
• la pista di conrollo
• la check-list
La pista di controllo è strutturata per:
• la verifica dei dati a bilancio per la giusta iscrizione del “Fondo Pluriennale Vincolato”;
• l’eventuale attestazione da parte del Servizio Tecnico sull’opera e i livelli contenuti nella progettazione “Progetto di fattibilità tecnico ed economica” e “Progetto esecutivo”. Inoltre è importante lo “status dell’opera”, per verificarne le condizioni del mantenimento del F.P.V. e la giusta applicazione al principio contabile par. 5.4.9 Dlgs 118/2011 allegato 4/2;
• L’adeguamento dei principi applicati al Dlgs 36/2023.
La check-list collegata, da somministrare all’Ufficio Ragioneria e Tecnico:
• concernente sostanzialmente i contenuti esplicativi della “Faq Arconet n. 53 del 18/10/2023, in cui l’Ente, nelle more dell’adeguamento dei principi applicati al Dlgs 36/2023, per le opere avviate applicando le norme del nuovo codice dei contratti, con conservazione del Fondo Pluriennale Vincolato;
• il rispetto delle condizioni sia di fine esercizio “rendiconto”, nonchè le altre esplicate dal principio contabile e riportate nella Faq Arconet n. 53/2023.
di Maria Carla Manca – Componente esecutivo Ancrel nazionale
fonte: https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/