Raccolta differenziata, il Comune non è legittimato ad elevare multe


L’amministratore condominiale o i singoli utenti/condomini non possono essere sanzionati dall’ente locale

L’amministratore condominiale o i singoli utenti/condomini non possono essere sanzionati dal Comune per le infrazioni relative alla raccolta differenziata; è il principio affermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 29427 del 24 ottobre 2023.

Un Comune aveva elevato ai danni di una società che gestisce condomini e al suo amministratore, multe con importi da 200 a 300 euro, a titolo di sanzioni amministrative per la violazione degli articoli 18 e 60 della delibera comunale del 2005, costituente il regolamento per la gestione dei rifiuti urbani; gli ispettori avevano verificato l’erroneo inserimento nei mastelli dei rifiuti differenziati. Il Giudice di pace rigettò l’opposizione dei sanzionati; il Tribunale al quale la società e l’amministratore si erano rivolti in appello, ha confermato la sentenza del Giudice di pace. I soccombenti hanno proposto un articolato ricorso in Cassazione.

Raccolta differenziata: la sanzione non può essere contenuta nel regolamento comunale

I giudici di legittimità, con un orientamento consolidato e al quale intendono dare continuità, hanno affermato che l’articolo 1 della legge n. 689 del 1981, avendo recepito anche per le sanzioni amministrative il principio di legalità, impedisce che sanzioni del genere possano essere direttamente comminate da disposizioni contenute in fonti normative subordinate, quale un regolamento comunale o un’ordinanza del sindaco. Nella specie manca la fonte primaria attributiva del potere sanzionatorio limitatamente a questa singola ipotesi particolare; infatti, l’articolo 7 del Dlgs n. 267 del 2000, prevede che il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto. Invece, come si è detto nel caso in esame, il potere regolamentare attribuito dall’articolo 21 del Dlgs 5 febbraio 1997 n. 22, non ricomprendeva né direttamente, né indirettamente quello di prevedere in capo a soggetti privati, quali gli utenti e gli amministratori di condominio, l’obbligo di custodia e corretto utilizzo dei contenitori in luoghi di proprietà privata. Deve, inoltre, evidenziarsi che la Cassazione ha già avuto modo di precisare che l’amministratore condominiale non è responsabile, in via solidale con i singoli condomini, della violazione del regolamento comunale concernente l’irregolare conferimento dei rifiuti all’interno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata collocati all’interno di luoghi di proprietà condominiale, potendo egli essere chiamato a rispondere verso terzi esclusivamente per gli atti propri, omissivi e commissivi, non potendosi fondare tale responsabilità neanche sul disposto di cui all’articolo 6 della legge n. 689 del 1981, avendo egli la mera gestione dei beni comuni, ma non anche la relativa disponibilità in senso materiale (sentenza n. 4561/2023).

La Corte di Cassazione , pertanto, decidendo sul ricorso, previa disapplicazione del regolamento per la gestione dei rifiuti del Comune contenuto nella delibera del 2005, limitatamente al combinato disposto degli artt. 14, comma 7, e 64 e 65 nella parte in cui sanzionano con la somma da € 50 a € 300 la condotta degli utenti o dell’amministratore di condominio che non rispettano l’obbligo di custodire, mantenere e utilizzare correttamente i contenitori loro assegnati con le corrette modalità e in luoghi idonei o in ambienti a ciò destinati, cassa la sentenza impugnata con compensazione delle spese di giudizio.

di Federico Gavioli – Fonte: https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/