Pena estinta per il terrorista Luigi Bergamin, complice di Battisti


AGI – La Corte d’Assise di Milano ha dichiarato estinta per intervenuta prescrizione la pena a 16 anni, 11 mesi e un giorno che doveva scontare Luigi Bergamin, ex militante dei Proletari Armati per il Comunismo (Pac), costituitosi lo scorso 29 aprile in Francia, un giorno dopo l’operazione che ha portato all’arresto di sette ex membri di organizzazioni estremiste di sinistra.

La decisione dei giudici, presieduti da Ilio Mannucci Pacini, è stata confermata all’Agi dall’avvocato Giovanni Ceola all’indomani dell’incidente di esecuzione sollevato con un ricorso della difesa.

L’oggi 72enne era stato condannato dalla Corte d’Assise di Appello di Milano con sentenza passata in giudicato l’8 aprile 1991 a 23 anni di reclusione per i reati di banda armata e istigazione alla commissione di attentati contro l’integrità dello Stato, detenzione e porto illegale di armi, rapina aggravata, furto aggravato, associazione per delinquere e omicidio aggravato del maresciallo degli Agenti di Custodia Antonio Santoro, a Udine il 6 giugno 1978 e quello dell’agente della Digos di Milano, Andrea Campagna, nel capoluogo lombardo il 19 aprile 1979.

I giudici hanno accolto il ricorso della difesa di Bergamin che si fondava sulla tesi che la declaratoria di “delinquenza abituale”, richiesta dalla Procura ed emessa dal Tribunale di Sorveglianza lo scorso 30 marzo nei confronti dell’ex militante dei Pac, non essendo divenuta irrevocabile non poteva interrompere il decorso della prescrizione della pena, maturato l’8 aprile 2021.

“La Procura della Repubblica di Milano – si legge nell’ordinanza –  ha presentato istanza di dichiarazione dello status di delinquente abituale a carico di Bergamin (…) solo il 19-2-2021. Il giudice di sorveglianza ha accolto l’istanza con provvedimento emesso il 26-3-2021, depositato il 30-3-21 ed appellato il 14-3-2021, ovvero nel termine previsto per l’impugnazione. Prima di tale ultima data, pertanto, – osservano ancora i giudici – la dichiarazione di abitualità adottata dal giudice di sorveglianza non era definitiva e non poteva precludere gli effetti del decorso del tempo ai fini dell’estinzione della pena”.

Risultano essere trascorsi non solo più di quaranta anni dai gravissimi fatti di reato per cui Bergamin è stato ritenuto responsabile, ma soprattutto più di trenta anni dall’irrevocabilità della pronuncia di condanna della cui esecuzione si discute”, osserva la Corte d’Assise di Milano.

Per i giudici va rimarcato come “il legislatore” abbia ritenuto che “a seguito del decorso di trenta anni” dalla irrevocabilità della sentenza che riconosce la colpevolezza di un soggetto e che gli infligge una pena temporanea, “debba ritenersi venuto meno l’interesse dello Stato all’esecuzione della stessa e ciò anche se il termine di 30 anni è inferiore al doppio della pena inflitta o è, come nel caso di specie, non di molto superiore a quella originariamente comminata”. 

Source: agi