Occupazione abusiva, da oggi non possono più occuparti casa, anche se non è abitata: nuova sentenza Corte Costituzionale


Occupazione abusiva degli immobili abbandonati: ecco la recente sentenza della Corte Costituzionale
Il tema dell’occupazione abusiva degli immobili è rilevante sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista sociale. Non è raro, difatti, che singoli individui o veri e propri gruppi familiari si insedino in immobili che non siano di loro proprietà, naturalmente senza il consenso degli aventi diritto.
Oltre alle tutele approntate dal Codice civile, il nostro Codice penale prevede, all’art. 633, la pena della reclusione da uno a tre anni e della la multa da 103 euro a 1.032 euro per chiunque invada arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto. In questi casi, il reato è punito a quereladella persona offesa dal reato.
Tale norma prevede, inoltre, la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064, procedendosi d’ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata. Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.
Ebbene, proprio in merito all’art. 633 del Codice penale, la Corte Costituzionale si è recentemente pronunciata, con la sentenza n. 28 del 2024, su una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze.
In particolare, nella sentenza si legge che il Tribunale ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 42 e 47 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 633 del Codice penale, “nella parte in cui si applica anche all’invasione a scopo abitativo di edifici in stato di abbandono da più anni”.
Come evidenziato dal giudice rimettente, il processo pendente riguardava la posizione di quattro soggetti imputati del reato di invasione di edifici.
Dall’istruttoria dibattimentale era emerso che l’edificio occupato era destinato ad uso abitativo, che lo stesso versava in stato di abbandono dal 2000 circa, e che il liquidatore della società immobiliare proprietaria non aveva nemmeno visionato lo stabile, né sapeva della sua occupazione prima di esserne informato dalla Polizia. Inoltre, all’interno del medesimo fabbricato, erano state rinvenute numerose persone, tra cui gli imputati, i quali avevano ricavato nell’immobile spazi abitativi e, al momento dell’accertamento, erano presenti sette nuclei familiari, tra cui bambini.
Ebbene, secondo il Tribunale di Firenze, pur essendo legittimo riconoscere, a fronte di un’eventuale occupazione abusiva, la tutela civilistica al proprietario di un immobile lasciato in stato di abbandono, sarebbe però irragionevole perseguire tale comportamento anche penalmente, in particolare ove tale condotta sia stata dettata dall’intento di soddisfare un bisogno fondamentale, quale appunto il bisogno abitativo.
Verrebbero violati, per il giudice rimettente, i predetti articoli 2, 3, 42 e 47 della Carta costituzionale.
Tuttavia, la Corte Costituzionale non è d’accordo. Nella sentenza predetta, difatti, i giudici hanno evidenziato che, secondo un consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, la nozione di “invasione” postula non modalità esecutive violente o l’uso di una forza soverchiante, “quanto un accesso arbitrario, senza autorizzazione del titolare, e perciò solo illecito, nella proprietà altrui”.
Il reato punito dall’art. 633 del Codice penale, quindi, viene inteso come volto a perseguire una condotta di “spoglio funzionale”, che sia idonea a comprimere, in tutto o in parte, le facoltà di godimento e destinazione del bene spettanti al titolare dello ius excludendi alios.
Ciò premesso, nel caso gli imputati avessero agito in stato di necessità, le loro condotte sarebbero state scriminate ai sensi dell’art. 54 del Codice penale, e quindi non sarebbero state punibili. Lo stato di necessità, tuttavia, non era stato ravvisato nel caso in esame.
Secondo la Corte Costituzionale, quindi, non può condividersi l’assunto del giudice rimettente per cui, esclusa nella specie la sussistenza della causa di giustificazione di cui all’art. 54 del Codice penale, sarebbe comunque irragionevole munire di tutela penale la proprietà di immobili lasciati dal titolare per un lungo periodo in condizioni di abbandono.
La Corte afferma, difatti, che l’art. 633 del Codice penale è finalizzato alla tutela del diritto di godere pacificamente o di disporre dell’immobile, spettante al proprietario, al possessore o al detentore qualificato, e quindi oggetto dell’azione delittuosa non possono che essere terreni o edifici altrui, senza alcuna distinzione, ivi compresi anche terreni incolti o non produttivi, nonché edifici disabitati o abbandonati.
Di conseguenza, la norma penale in relazione a cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, nella parte in cui si applica anche all’invasione a scopo abitativo di edifici in stato di abbandono da più anni, appare non irragionevole e non lesiva dell’art. 42 della Costituzione, “non discendendo dallo stato di abbandono un automatico effetto estintivo dello ius excludendi alios riservato al titolare della situazione di attribuzione del bene, né, pertanto, della pretesa punitiva rivolta alla tutela di quel diritto.”
In merito alle altre norme della Costituzione richiamate dal Tribunale di Firenze, nella sentenza viene evidenziato che l’incriminazione della condotta di invasione di edifici abbandonati non appare in contrasto con la funzione sociale del diritto di proprietà, sia pure posta in relazione all’art. 2 della Costituzione, in quanto il dovere di solidarietà non implica che la proprietà, anche se in stato di abbandono, debba soffrire menomazioni da parte di chiunque voglia limitarne la fruizione.
Parimenti, non vi è interferenza tra il diritto all’abitazione dell’agente e l’interesse tutelato dalla norma penale, poiché l’esercizio del diritto di abitazione non comporta come mezzo indispensabile l’occupazione dell’edificio altrui.
Infine, in merito all’art. 47 della Costituzione, la Corte specifica che tale norma, nel prevedere che la Repubblica “favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione”, individua una forma di garanzia privilegiata dell’interesse primario ad avere un’abitazione, contenendo un principio al quale il legislatore è tenuto ad ispirarsi, ma non rende di certe legittima l’occupazione di un edificio altrui da parte di chi intenda destinarlo a proprio alloggio.
Questi sono i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella recente sentenza n. 28/2024. I giudici, quindi, hanno affermato che, salvi i casi in cui le condotte siano scriminate sulla base dello stato di necessità, sussiste il reato di cui all’art. 633 c.p. anche qualora gli immobili occupati siano in stato di abbandono da tempo.
Di AVV. MONICA MIELE – fonte: https://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/occupazione-abusiva-oggi-possono-occuparti-casa-anche-abitata-nuova/3763.html