AGI Risarciti per esser stati privati della gioia di diventare nonni: con queste motivazioni la seconda sezione civile del Tribunale di Bolzano ha condannato l’Azienda sanitaria altoatesina a risarcire i nonni di una neonata morta nell’autunno del 2007 a 80.000 euro più altri 19.573,83 di spese legali. Per il giudice “la morte del feto sopraggiungeva allorquando la nascita era ormai prossima, venendo così frustrata una possibilità in un momento prossimo alla sua concretizzazione”.
Secondo la sentenza dell’agosto del 2020, di cui è stata resa nota la motivazione, la cifra di 20.000 euro da corrispondere a ciascun nonno “si avvicina all’importo minimo tabellare previsto per la lesione del rapporto parentale nonno/nipote”. “E’ stato tenuto conto della differenziazione tra perdita di chance e lesione di un rapporto parentale comunque già venuto ad esistenza”, viene sottolineato.
Nel maggio del 2016, terminato il processo penale che aveva condannato un’ostetrica, i nonni avevano agito contro l’Azienda sanitaria per ottenere un risarcimento. Nell’udienza del dicembre 2017 l’Azienda aveva offerto un risarcimento
omnicomprensivo pari a 20.000 euro, quindi 5.000 a nonno, ma l’offerta era stata giudicata inadeguata.
Il caso risale al 13 ottobre del 2007. La madre della neonata morta all’epoca dei fatti aveva 28 anni ed era alla sua prima gravidanza.
Da documentazione medica, la crescita fisiologica del feto ed i parametri ostetrici ed immunosierologici erano nella norma e il tracciato cardiotocografico eseguito cinque giorni prima del parto aveva mostrato buone condizioni fetali. Nel reparto ginecologia ed ostetricia dell’ospedale ‘San Maurizio’ di Bolzano, però, quel pomeriggio qualcosa non andò per il verso giusto.
La bimba nacque morta e, come da esame autoptico, “il decesso avvenne in concomitanza con il periodo espulsivo del travaglio a causa di uno stato di protratta sofferenza
ipossica endouterina”. La sofferenza non era stata diagnosticata dall’ostetrica ospedaliera che successivamente venne condannata per “colpa professionale”.
Stando alla consulenza tecnica disposta dal Tribunale, “l’ostetrica di fronte ad un tracciato che deviava dalla normalità o che addirittura non era leggibile, avrebbe dovuto allertare la figura medica che avrebbe preso i provvedimenti del caso e l’assenza nel tracciato delle contrazioni avrebbe dovuto indurre a pensare che non era possibile escludere stimoli ipossici d’intensità”.
Source: agi