AGI – Nessuna prova scritta, ma 2 esami orali, candidato in presenza nella sede d’esame, commissione da remoto e una sola materia, scelta dal candidato, per la prima prova e molte più sottocommissioni. Queste le modalità previste nel decreto legge approvato in Consiglio dei ministri per lo svolgimento della prossima sessione dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di avvocato, in questa fase di emergenza Covid-19.
Il provvedimento è ora sottoposto alla firma del presidente della Repubblica. La data di inizio delle prove sarà indicata in un successivo decreto del ministero della Giustizia, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale di questo dl.
Le nuove modalità d’esame – valide esclusivamente per l’anno in corso – sono “frutto di una interlocuzione costante tra ministero della Giustizia e Consiglio nazionale forense, per elaborare una soluzione in grado di assicurare ai praticanti avvocati lo svolgimento dell’esame senza ulteriori rinvii, ma garantendo comunque una selezione e un’effettiva verifica delle competenze maturate durante il tirocinio”, spiega via Arenula in una nota.
Le modalità di esame
Dunque, non ci sarà prova scritta – alla quale aveva dato parere negativo il Cts – e i candidati dovranno sostenere due esami orali, il primo per valutare le competenze che, di norma, vengono vagliate con gli scritti. Il candidato sarà presente nella sede d’esame: gli uffici giudiziari della Corte d’appello o i locali dei Consigli dell’Ordine degli avvocati. Con lui ci sarà il segretario, mentre la commissione sarà collegata da remoto.
Almeno 20 giorni prima, a ogni candidato verrà inviata comunicazione dell’ora e del luogo dove presentarsi. Per quanto riguarda la prima prova orale, chi affronterà l’esame potrà scegliere una materia tra le tre che dovevano essere verificate con gli scritti: diritto civile, penale o amministrativo. Per ogni quesito, dovrà scegliere tra 3 buste numerate e sigillate.
Al candidato sarà posta una questione di carattere pratico-applicativo, nella forma della soluzione di un caso, in modo che possa essere valutata la capacità di inquadrare problemi giuridici e di argomentarne la soluzione. Come avviene nelle tradizionali prove scritte, nella prima prova orale dell’esame 2020 il candidato, dopo aver letto il quesito, dovrà individuare i nodi problematici, le disposizioni applicabili, sostanziali e processuali, i principi rilevanti e gli eventuali orientamenti giurisprudenziali pertinenti.
I quesiti sono predisposti dalla commissione esaminatrice sulla base di linee guida predisposte a livello centrale per assicurarne l’uniformità. Il primo orale durerà un’ora dalla dettatura del quesito: mezz’ora per l’esame preliminare, l’altra mezz’ora per la discussione. Nella fase di studio del quesito, si potrà consultare codici, anche annotati con la giurisprudenza e prendere appunti.
Dopo i primi 30 minuti, i codici saranno ritirati dal segretario. Dopo ogni discussione, la sottocommissione si ritirerà in camera di consiglio e poi comunicherà l’esito al candidato. Sarà ammesso alla seconda prova solo chi ottiene un punteggio di almeno 18 punti.Il secondo esame orale si svolgerà a non meno di 30 giorni di distanza dal primo – durerà tra i 45 e i 60 minuti per ogni candidato – e dovrà essere sostenuto davanti alla sottocommissione del distretto della propria Corte d’appello.
Per questa prova le materie saranno 5 (una tra diritto civile e diritto penale, una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale, 3 tra diritto costituzionale, amministrativo, tributario, commerciale, diritto del lavoro, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico, oltre a ordinamento forense e diritti e doveri degli avvocati).
Tra le materie scelte dal candidato, devono essere compresi il diritto civile e il diritto penale – materie già obbligatorie nelle prove scritte –, se non già scelti per la prima prova orale. Sarà giudicato idoneo il candidato che nella seconda prova orale ottiene un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti e un punteggio non inferiore a 18 punti in almeno cinque materie.
Cosa si prevede per i casi positivi al Covid-19
In caso di positività al Covid-19 o di sintomi compatibili, o in caso di quarantena o isolamento fiduciario, il candidato potrà chiedere una nuova data per lo svolgimento della prova, inviando un’istanza al presidente della sottocommissione, con tutta la documentazione. La prova si dovrà svolgere entro 10 giorni dalla fine dell’impedimento. Per consentire di svolgere le 2 prove orali nel più breve tempo possibile viene incrementato il numero delle sottocommissioni d’esame, ridotte numericamente da 5 a 3 componenti. Possono far parte delle commissioni d’esame, per la prima volta, i ricercatori universitari a tempo determinato (RTD-B) e i magistrati militari.
Gli avvocati: “Garantire pari trattamento dei candidati”
Garantire parità di trattamento ai candidati all’esame per l’abilitazione alla professione forense. E’ quanto chiede il Consiglio nazionale forense, ricordando di aver “collaborato con il ministero della Giustizia per garantire ai praticanti avvocati l’espletamento dell’esame della sessione 2020 ed evitare così ulteriori ritardi per l’accesso alla professione forense”.
Tuttavia, afferma in una nota la presidente del Consiglio forense Maria Masi, “il Cnf nutre alcune perplessità, relativamente alla formulazione del testo del decreto, per l’effettiva garanzia di equilibrio e parità di trattamento nei confronti di tutti coloro che affronteranno il primo colloquio orale”.
Per questo, spiega Masi, “il Cnf aveva suggerito che i quesiti del primo orale, sostitutivo della prova scritta e della durata di una sola ora, fossero elaborati centralmente dal ministero stesso in modo di assicurare a tutti i candidati una condizione di omogeneità”. Il Cnf, conclude la nota, “interloquirà con il ministero della Giustizia e con la commissione centrale d’esame per verificare che non sussista un eventuale rischio di disparità di trattamento per gli aspiranti avvocati”.
Source: agi