Dopo un lungo iter parlamentare, con modifiche apportate al testo in corso d’opera durante l’esame al Senato, anche a seguito delle parole pronunciate dal Capo dello Stato in occasione della cerimonia del Ventaglio, quando Mattarella mise in guardia dal considerare le Camere “un contropotere giudiziario”, vede la luce la proposta di legge per istituire una commissione di inchiesta sul Covid. Con il voto definitivo della Camera, si dà quindi il via all’organismo parlamentare bicamerale che dovrà svolgere una verifica anche sull’efficacia delle misure adottate durante la pandemia e sui motivi del mancato aggiornamento del Piano pandemico,nonchè la verifica dei compiti della Task force istituita dall’allora governo in carica.
– COMMISSIONE DI INCHIESTA SUL COVID: si prevede l’istituzione, per la durata della XIX legislatura, di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus Sars-Cov-2 e sulle misure adottate per prevenire ed affrontare l’emergenza epidemiologica, con il compito di accertare le misure adottate per la prevenzione, il contrasto ed il contenimento dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus nel territorio nazionale, e di valutarne la prontezza, l’efficacia e la resilienza (termine aggiunto nel corso dell’esame al Senato), anche al fine di fronteggiare una possibile e futura nuova pandemia di analoga portata e gravità; nel termine indicato la Commissione è tenuta a presentare alle Camere una relazione sulle attività di indagine svolte e sui risultati dell’inchiesta.
– COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE: si prevede che ne facciano parte quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. Per l’elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. COMPITI DELLA COMMISSIONE: tra i principali compiti c’è lo svolgimento di indagini e la valutazione dell’efficacia, della tempestività e dei risultati delle misure adottate dal governo; l’accertamento delle ragioni del mancato aggiornamento del Piano pandemico redatto nel 2006; la verifica dei compiti e la valutazione dell’efficacia e dei risultati delle attività della task-force istituita presso il ministero della Salute e del Comitato tecnico-scientifico e degli altri organi, commissioni o comitati di supporto; la valutazione della tempestività ed adeguatezza delle indicazioni e degli strumenti forniti dal governo e dalle sue strutture di supporto alle Regioni e agli enti locali in ciascuna fase dell’emergenza pandemica; la valutazione della tempestività e adeguatezza delle misure adottate sotto il profilo del potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale; l’indagine su eventuali abusi, sprechi, irregolarità od illeciti sulle procedure di acquisto e la gestione delle risorse destinate al contenimento ed alla cura del Covid-19 da parte del governo; l’accertamento e la valutazione di alcuni specifici aspetti relativi alla gestione dell’emergenza, tra i quali l’acquisto di dispositivi di protezione individuale prodotti in Cina per la spesa complessiva di 1,25 miliardi di euro, la realizzazione dell’applicazione “Immuni”, la gestione della fase iniziale della campagna di vaccinazione, l’acquisto di banchi a rotelle; la valutazione delle misure di contenimento adottate dal governo, compreso il rispetto dei diritti umani e delle libertà costituzionalmente garantite nella loro applicazione (è stato invece soppresso dal Senato il riferimento alla valutazione della legittimità della dichiarazione dello stato di emergenza e delle sue proroghe nonché dello strumento della decretazione d’urgenza).
– POTERI E LIMITI DELLA COMMISSIONE: la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti restrittivi della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché della libertà personale. (AGI)
SER