Movida: Tar Palermo, musica fino a 2 di notte ma dentro i locali


Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha respinto il ricorso di un’associazione e di alcuni residenti dei quartieri marinari palermitani di Mondello e dell’Addaura contro il regolamento comunale sulla movida. Oggetto del contendere era la possibilità, per i locali notturni che si trovano sulla fascia costiera, di diffondere musica fino alle due del mattino, mentre gli altri esercizi del centro e delle rimanenti parti della città di Palermo possono farlo solo fino all’una. Pur dando ragione all’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Lagalla, il collegio presieduto da Federica Cabrini, relatore ed estensore Fabrizio Giallombardo, ha fissato alcuni paletti a tutela del riposo dei residenti delle zone balneari: si tratta di specificazioni e di interpretazioni delle misure disposte dal Comune, perché l’estensione fino alle due riguarda la diffusione sonora interna al locale, mentre all’esterno il limite rimane quello dell’una di notte, tutti i giorni tranne il venerdì, sabato e domenica, quando si può arrivare alle due. Il Tar ha previsto anche che i locali della fascia costiera saranno tenuti a dotarsi di una perizia fonometrica che attesti il rispetto dei limiti di emissione, individuati dal piano di zonizzazione comunale. Ancora, gli impianti dovranno essere dotati di limitatori che garantiscano il contenimento delle emissioni. Infine i cittadini potranno chiedere al Comune l’adozione di atti con i quali individuare ulteriori limitazioni per garantire il riposo notturno dei residenti, qualora vi siano delle lesioni e delle violazioni da parte degli esercenti. Il ricorso era stato presentato da tre privati e da un’associazione, la Cid, Centre for international development, difesi dagli avvocati Alessandro Palmigiano, Ornella Sarcuto e Marco Cassata. I giudici (del collegio faceva parte anche Antonino Scianna) rilevano il difetto di legittimazione attiva dell’associazione, di cui manca agli atti lo statuto e l’oggetto sociale, da cui si potesse evincere l’interesse a ricorrere. L’impugnazione del regolamento viene considerata infondata, ma con il parziale riconoscimento dei diritti alla quiete e al riposo, tanto che le spese alla fine vengono compensate. Si deve far sì, in particolare, che siano osservati “tutti gli accorgimenti perché la diffusione sonora interna non abbia ripercussioni all’esterno”. E anche se, come lamentato dagli autori del ricorso, si può parlare di una “carenza di istruttoria”, rimane “ragionevole la differenziazione tra gli esercizi” della fascia costiera e gli altri: “Manca qualunque irragionevole distinzione – si legge nella sentenza – tra gli esercizi, tutti sostanzialmente sottoposti (al di là dell’orario finale di diffusione sonora all’interno del locale in certi giorni della settimana) alla medesima regolamentazione, con il conseguente venir meno di qualunque censurabile disparità di trattamento tra i lavoratori residenti in fascia costiera e quelli residenti in altre zone della città”. (AGI)