Migranti, il decreto Cutro al giudizio dell’Europa


La Corte di Cassazione ha emesso una ordinanza interlocutoria con la quale si sospendono i 10 procedimenti di trattenimenti a Pozzallo, in attesa che si pronunci la Corte di Giustizia Europea

AGI – I trattenimenti nei Cpr decisi in base al decreto Cutro arrivano al giudizio dell’Europa: la Corte di Cassazione – Sezioni civili riunite – ha emesso una ordinanza interlocutoria con la quale si sospendono i 10 procedimenti di trattenimenti di migranti nel centro di Pozzallo, nel Ragusano, in attesa che la Corte di Giustizia Europea si pronunci in via d’urgenza. Le Sezioni unite civili erano state chiamate ad esaminare i ricorsi dell’Avvocatura dello Stato per conto del ministero dell’Interno contro le ordinanze con cui il Tribunale di Catania non convalidò, lo scorso autunno, i trattenimenti di alcuni migranti tunisini nel Centro, disposti dal questore di Ragusa in applicazione del decreto Cutro.
La norma italiana prevede che uno straniero che provenga da un cosiddetto “paese sicuro” e che abbia presentato richiesta di asilo o protezione, sia trattenuto per il tempo stabilito necessario per l’esame della sua pratica, introducendo come misura alternativa al trattenimento, quella della fideiussione di una somma che sfiora i 5mila euro a garanzia del fatto che possa avere i mezzi per mantenersi per tutta la durata delle procedure stesse. Il 30 settembre esplose il caso mediatico con le prime sentenze, quelle emesse dalla giudice Iolanda Apostolico presso il Tribunale ordinario di Catania, sezione Immigrazione, con le quali non venivano convalidati i trattenimenti.
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La giudice – ed è un tema più volte citato anche nella odierna ordinanza della Corte di Cassazione, Sezioni civili unite – considerava che “il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda; che il trattenimento deve considerarsi misura eccezionale e limitativa della libertà personale e deve essere proporzionale ovvero, devono esserci motivate ragioni per limitare un individuo della sua libertà personale. Anche sul tema della garanzia fideiussoria era intervenuta Apostolico che sosteneva che l’impossibilità che l’importo possa essere versato da terzi, sarebbe incompatibile con la stessa direttiva 33/2013, come interpretata dalla Corte di Giustizia europea.
Il 20 novembre 2023, la prima presidente delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, Margherita Cassano – come richiamato nella ordinanza odierna – “interviene” sui ricorsi presentati dal ministero dell’Interno, contro i provvedimenti della giudice Apostolico e altri, di non convalida dei trattenimenti comunicando alle parti, le difese dei migranti, Avvocatura dello Stato, Ministero dell’Interno: i ricorsi saranno trattati a sezioni unite, “considerato che si tratta di questione che, per un verso, presenta aspetti di novità nel panorama giurisprudenziale, anche per il rapporto tra fonti diverse e per il necessario confronto con le pronunce della Corte di Giustizia, e, per l’altro verso, è destinata a riproporsi in numerosi giudizi” e in via d’urgenza per le implicazioni che i provvedimenti hanno in tema di garanzia di tutela dei diritti umani e sollevano “una questione di massima di particolare importanza circa le condizioni che consentono il trattenimento alla frontiera del richiedente la protezione internazionale”.
Adesso la palla passa alla Corte di Giustizia europea, di fronte la quale è sollevato in questo modo il tema della fidejussione. La Corte chiede se sia compatibile con la legislazione europea “una normativa di diritto interno che contempli quale misura alternativa al trattenimento del richiedente (il quale non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente), la prestazione di una garanzia finanziaria il cui ammontare è stabilito in misura fissa anziché in misura variabile, senza consentire alcun adattamento dell’importo alla situazione individuale del richiedente, né la possibilità di costituire la garanzia stessa mediante l’intervento di terzi, sia pure nell’ambito di forme di solidarietà familiare, così imponendo modalità suscettibili di ostacolare la fruizione della misura alternativa da parte di chi non disponga di risorse adeguate, nonché precludendo la adozione di una decisione motivata che esamini e valuti caso per caso la ragionevolezza e la proporzionalità di una siffatta misura in relazione alla situazione del richiedente medesimo”.

Di Giada Droker – fonte: AGI