Migranti: cosa prevede il nuovo Patto Ue


A Bruxelles viene definito un successo storico dell’Unione europea, al pari dell’acquisto congiunto dei vaccini contro il Covid e del Next Generation Eu: il nuovo Patto per le migrazioni e l’asilo è volto a facilitare l’accoglienza dei richiedenti asilo e a favorire il rimpatrio di coloro che non hanno il diritto di restare in Europa. Riforma l’attuale sistema di gestione delle politiche migratorie che negli ultimi anni costantemente si è rivelato non all’altezza delle sfide. L’accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio Ue è stato raggiunto dopo un ultimo round di negoziati durato 48 ore.
Il pacchetto comprende nove atti legislativi, di cui cinque sono stati concordati oggi. La normativa sulla gestione dell’asilo e della migrazione è l’elemento principale e dovrebbe sostituire il Regolamento Dublino, che stabilisce norme per determinare quale Stato membro è competente per l’esame di una domanda di asilo. Per bilanciare l’attuale sistema, in base al quale pochi Stati membri di ingresso (tra cui l’Italia) sono responsabili della stragrande maggioranza delle domande di asilo, prevede un nuovo meccanismo di solidarietà obbligatorio, nonché misure per prevenire abusi e movimenti secondari.
Per aiutare i Paesi sottoposti a forte pressione migratoria, altri Stati membri potranno scegliere tra ricollocare i richiedenti asilo nel loro territorio o versare contributi finanziari. Il calcolo del contributo di ciascuno Stato membro si basa sulla dimensione della popolazione (50%) e sul suo Pil (50%), mentre ogni Paese è libero di decidere il tipo di contributo o una combinazione di questi. Il nuovo regolamento, come concordato, fissa la soglia minima per i ricollocamenti a 30 mila richiedenti e il contributo finanziario a 600 milioni di euro. In caso di impegni di ricollocamenti insufficienti, uno Stato membro beneficiario può chiedere agli altri Stati membri di assumersi la responsabilità di esaminare le domande di protezione internazionale delle persone che devono essere rimpatriate nello Stato membro beneficiario, invece di contribuire con i ricollocamenti.
Il secondo file è il Regolamento sulla procedura di asilo che stabilisce una procedura comune a livello dell’Ue per la concessione o la revoca della protezione internazionale, in sostituzione delle diverse procedure nazionali. Contiene norme sulla procedura di frontiera che consentono una rapida valutazione alle frontiere esterne se le domande sono infondate o irricevibili. L’obiettivo è rendere le procedure di asilo e di rimpatrio alle frontiere più rapide ed efficaci, fino a 12 settimane. Permetterà di accelerare il trattamento delle domande di asilo (fino a sei mesi per una prima decisione) e di prevedere termini più brevi per le domande manifestamente infondate o inammissibili e alle frontiere. I richiedenti asilo le cui richieste vengono respinte dovrebbero essere rimpatriati in meno di 12 settimane.
Le persone considerate un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico, o se il richiedente ha ingannato le autorità presentando false informazioni sulla identità o sulla nazionalità, e quelle provenienti da Paesi con tassi di riconoscimento dell’asilo inferiori al 20% saranno sempre soggette alla procedura di asilo alla frontiera immediatamente dopo lo screening. Sono esclusi dalla procedura i minori non accompagnati a meno che non rappresentino un pericolo per la sicurezza.
Tra le altre disposizioni, è prevista la creazione di centri di accoglienza nel Paese di primo ingresso. La capacità adeguata a livello dell’Ue per lo svolgimento delle procedure di frontiera sarà di 30 mila posti di accoglienza e gli Stati membri dovranno garantire di essere in grado di svolgere le procedure di frontiera sul proprio territorio. Ciascun paese avrà un numero massimo di domande (tetto annuale) da esaminare nella procedura di frontiera, che sarà determinato dalla Commissione.
Vi è poi il Regolamento sulle situazioni di crisi. Stabilisce norme procedurali adeguate, eccezioni e la rapida attivazione di meccanismi di solidarietà per rispondere a situazioni di crisi, come quella verificatasi nel 2015 e nel 2016, quando più di due milioni di persone sono arrivate nell’Ue. Prevede un meccanismo di solidarietà e misure a sostegno degli Stati membri che si trovano ad affrontare un afflusso eccezionale di cittadini di Paesi terzi che porta alla saturazione del regime nazionale di asilo.
Di fronte a una crisi, lo Stato membro interessato dovrà presentare una richiesta motivata alla Commissione, che valuterà la situazione entro due settimane e adotterà una decisione sulla presenza o meno di una situazione di crisi. Presenterà inoltre una proposta al Consiglio su misure di solidarietà e deroghe, insieme a una raccomandazione che stabilisce le categorie di persone che dovrebbero avere diritto alla protezione prima facie.
Le norme mirano anche a contrastare la strumentalizzazione dei migranti, ovvero la situazione in cui Paesi terzi o attori non statali ostili utilizzano i migranti per destabilizzare l’Ue, e prevedono una possibile deroga temporanea dalle procedure standard di asilo.
Riforma Regolamento Eurodac. Permetterà di identificare in modo più efficace chi arriva sul territorio dell’Ue, aggiungendo le immagini del volto alle impronte digitali, e riguarderà i bambini a partire dai sei anni (per tutelarli e rendere più semplicemente l’eventuale ricongiungimento con i familiari). Le autorità possono registrare coloro che rappresentano una minaccia per la sicurezza, o quando la persona è violenta o irregolare. Un database comune raccoglierà informazioni più precise e complete per rilevare movimenti non autorizzati.
Regolamento di screening. L’obiettivo è creare norme uniformi relative all’identificazione dei cittadini di Paesi terzi all’arrivo, aumentando così la sicurezza all’interno dello spazio Schengen. Le persone che non soddisfano i requisiti per entrare nell’Ue saranno soggette a una procedura di screening pre-ingresso, che comprenderà l’identificazione, la raccolta dei dati biometrici e controlli sanitari e di sicurezza, per una durata massima di sette giorni. Verranno prese in considerazione le esigenze specifiche dei bambini e ogni Paese avrà un meccanismo di monitoraggio indipendente per garantire il rispetto dei diritti fondamentali.
Il Patto comprende anche il regolamento dell’Agenzia europea per l’asilo, nonché norme per armonizzare la protezione e i diritti dei richiedenti asilo negli Stati membri, nuove norme per migliorare le condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e un nuovo quadro per l’adozione di un piano di reinsediamento. (AGI)
BRA