Le proposte di legge in Parlamento sui crediti deteriorati delle banche


Di Antonio Pezzuto, ex Dirigente della Banca d’Italia

Il 16 dicembre 2022 e il 31 gennaio 2023 sono stati presentati alle Camere due disegni di legge in materia di crediti deteriorati[1]: il n. 414 (primo firmatario Sallemi) e il n. 843 (primo firmatario Congedo). Entrambi i progetti di legge recano disposizioni volte ad agevolare il recupero dei crediti in sofferenza e a favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto[2].

Le due proposte di legge sono costituite da cinque articoli.

In particolare:

1. L’articolo 1 descrive l’obiettivo della norma (agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto, al fine di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema produttivo nazionale, anche attraverso misure che favoriscano, tra l’altro, la ripresa dell’accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le PMI) e individua l’ambito applicativo delle disposizioni che trovano applicazione con riferimento alle cessioni di crediti deteriorati a terzi, ovvero a banche e intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del TUB, quando: i) il credito ceduto sia classificato come deteriorato, tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2021 ovvero tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2021; ii) il titolare della posizione debitoria ceduta, sia una persona fisica o un’impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle PMI, che risulta essere debitore nei confronti dei soggetti cedenti; iii) la posizione debitoria sia ceduta dal cedente al cessionario nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, sia volontaria sia nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale, entro il 31 dicembre 2022;

2. L’articolo 2 accorda al debitore, in presenza delle condizioni previste nell’art. 1, l’opzione di estinguere una o più delle proprie esposizioni verso il soggetto cessionario mediante pagamento di una somma pari al prezzo di acquisto corrisposto dal cessionario alla banca o all’intermediario finanziario cedente, aumentata del 20 per cento;

3. L’articolo 3 impone al cedente e al cessionario di comunicare per iscritto al debitore l’avvenuta cessione, entro dieci giorni dal momento in cui l’operazione si è conclusa. La comunicazione deve indicare il prezzo di acquisto e contenere la documentazione idonea a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato; in mancanza, al cedente e al cessionario è precluso l’avvio di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Se quest’ultimo intende esercitare l’opzione, deve darne notizia al cessionario, o ai suoi aventi causa, entro trenta giorni dalla data di notifica dell’avvenuta cessione. La comunicazione al cessionario deve contenere l’impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento entro il termine massimo di novanta giorni, salvo diverso accordo tra le parti;

4. L’articolo 4 introduce una disciplina transitoria per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della legge, secondo cui: i) la comunicazione di cui all’articolo precedente deve essere effettuata entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge e il diritto d’opzione può essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; ii) qualora il cessionario, alla data di entrata in vigore della legge, abbia già notificato al debitore un atto introduttivo del giudizio ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto d’opzione può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica; iii) qualora il termine di cui al punto sub ii) sia scaduto o il procedimento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, la maggiorazione di cui all’art. 2 (20 per cento) sale al 40 per cento, salvo diverso accordo tra le parti;

5. L’articolo 5 prevede che il pagamento del debito comporti l’automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che i progetti di legge n. 843 e n. 414, non ancora assegnati alle competenti commissioni parlamentari, sono similari e ripropongono entrambi, con qualche trascurabile differenza, il testo del disegno di legge n. 788 (primo firmatario Urso), presentato nel corso della precedente legislatura, in merito al quale la Banca d’Italia ha espresso talune osservazioni critiche[3], che necessitano di un intervento del legislatore.

Fonte: Magistra e Finanza