L’Anatocismo non muore mai.


Il Tribunale di Bologna, in una recente pronuncia, ha nuovamente affrontato il dibattuto tema e mutuando un concetto di natura comunitaria, ha avuto modo di precisare che l’anzidetta novella non ha natura “self-executing”, in quanto – per la sua operatività – necessita dell’emanazione delle norme attuative, “con conseguente ultrattività della precedente disciplina di legge e della Delibera CICR 9.2.2000”.

Il Giudice ha ribadito di aderire a tale orientamento in forza di una serie di considerazioni, già oggetto, in passato, di altre pronunce del Tribunale felsineo:

    • “è lo stesso art. 120 TUB che rimanda ad una delibera CICR le modalità ed i criteri per la produzione di interessi, sia pure con i limiti posti da essa normativa primaria, in stretta aderenza al disposto di cui all’art. 161, 5° comma, TUB (non modificato)”; quest’ultima norma implicitamente sancisce che l’iter legislativo non può essere ritenuto concluso se non all’esito dell’emanazione anche della normativa secondaria, con conseguente ultrattività della precedente disciplina, in quanto “Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo”;
    • L’interpretazione fornita è del tutto coerente con l’interesse di applicazione uniforme della normativa di carattere generale, che avvenga con regole precise, definite per tutti (istituti bancari ed utenti), e che agevoli l’apertura del mercato “ad istituti bancari di altri Stati membri dell’UE”. Secondo il Tribunale, poi, “anche la precedente regolamentazione è stata subordinata alla previa emanazione della delibera CICR del 2000.”;
    • Sarebbe errato ritenere che “la mancanza della delibera CICR comporta unicamente che allo stato gli intermediari sono liberi di adottare qualunque modalità operativa e contabile…”, in quanto non solo ciò demanda ai singoli istituti di credito la definizione, seppur temporanea, della normativa secondaria, di competenza unicamente del CICR, ma comporta altresì – attesa la pluralità di soluzioni ipotizzabili in punto di applicazione del divieto, periodicità del conteggio ecc. – un’evidente “disparità di trattamento” che genererebbe, peraltro, un aumento del contenzioso che il dettato dell’art. 161 TUB è destinato a prevenire;
    • La tesi seguita dal Tribunale non contrasta nemmeno con la volontà del legislatore “di introdurre il divieto dell’anatocismo nei rapporti bancari, poiché, anche per il legislatore, deve trattarsi di un divieto “regolamentato” a fronte di una propria scelta e non di una pratica illecita in assoluto, laddove ordinariamente applicata in pressoché tutti gli stati membri europei”;
    • Infine, “la questione sembrerebbe superata dopo la Delibera CICR dell’agosto 2016”, poi intervenuta, la quale ha previsto l’applicabilità della nuova disciplina “agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016”;

All’esito del sopra citato percorso argomentativo, le doglianze attoree, riferite ad un rapporto di conto corrente estintosi nel luglio 2016, sono state rigettate.

Trib. Bologna, Sez. III, 24 settembre 2020, n. 20485

Fonte: Andrea Maggioni – a.maggioni@lascalaw.com