L’Aja e i due tribunali internazionali


Il procuratore capo della Corte penale internazionale ha chiesto mandati di arresto per il premier israeliano Benjamin Netanyahu e per il capo di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar. Di seguito le diverse sfere di competenza dei tribunali internazionali che hanno sede all’Aja.

LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE (CPI): Istituito nel 1998 con lo Statuto di Roma ed entrato in vigore nel 2002, è un tribunale internazionale a carattere permanente con sede all’Aja. E’ competente a giudicare individui che abbiano commesso crimini di genocidio, crimini di guerra e contro l’umanità e crimini di aggressione. Non rientrano invece nella competenza della corte i crimini di terrorismo.
Quanto alla giurisdizione, non ha carattere universale: la Corte può operare solo quando lo Stato che ha giurisdizione sul caso non abbia la volontà o la capacità di perseguire il crimine mediante i propri tribunali. Non può procedere nei confronti di cittadini di Stati non aderenti allo Statuto o di situazioni verificatesi sul territorio di tali Stati, salvo il loro consenso. La giurisdizione della Corte è però automatica se lo Stato sul cui territorio sono stati commessi i crimini o di cui il presunto responsabile è cittadino sono parti dello Statuto. In caso contrario, occorre che uno di tali Stati o entrambi accettino la giurisdizione della Corte con dichiarazioni ad hoc. Il consenso dello Stato non è necessario quando il caso è sottoposto dal Consiglio di sicurezza dell’Onu.
Insediatasi nel 2003, la Corte ha avviato procedimenti rispetto a gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario verificatesi in vari Paesi sconvolti da guerre civili o da gravi crisi interne come Uganda, Repubblica democratica del Congo, Repubblica Centrafricana, ma anche Darfur, Sudan e Libia. Alla Cpi possono pervenire le ‘notitiae criminis’ da qualsia fonte, pubblica o privata. Sulla base di queste, il Procuratore decide discrezionalmente se iniziare o meno a indagare, ma ciò solo a condizione che non se ne occupi una giurisdizione statale. Per la raccolta delle prove – testimoniali e documentali – serve la cooperazione dello Stato territoriale.
– LA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA (ICJ): E’ il principale organo giudiziario dell’Onu, istituito nel giugno 1945 dalla Carta delle Nazioni Unite, con l’avvio dei lavori nel 1946. La sede della Corte è presso il Palazzo della Pace all’Aja, l’unica – tra i sei principali organi delle Nazioni Unite – a non essere a New York.
Il ruolo della Corte è quello di risolvere, in conformità con il diritto internazionale, le controversie giuridiche a lei sottoposte dagli Stati e di fornire pareri consultivi sulle questioni giuridiche presentate da Onu e agenzie specializzate.
L’Icj è composta da 15 giudici, eletti per un mandato di nove anni dall’Assemblea generale dell’Onu e dal Consiglio di sicurezza. Le sue lingue ufficiali sono l’inglese e il francese. Solo gli Stati membri dell’Onu e quelli che sono diventati parti dello Statuto della Corte o che ne hanno accettato la giurisdizione a determinate condizioni possono essere parti in causa. (AGI)

SCA