La crisi di liquidità cancella le responsabilità penali del manager


Può essere assolto dal reato di evasione Iva l’imprenditore che non paga l’imposta perché i suoi principali clienti sono falliti.

Lo ha sancito la Cassazione che, con la sentenza n. 37089 del primo agosto 2018, ha annullato la condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano a carico di un manager che si era indebitato con il fisco a causa della crisi di liquidità determinata dalle procedure concorsuali alle quali erano stati sottoposti i clienti principali.

La terza sezione penale ha dato dunque ragione a un imprenditore che aveva continuato a fatturare i servizi offerti esponendosi così a un sempre crescente debito Iva, nonostante la crisi dei clienti poi addirittura falliti. I giudici di merito avevano sostenuto che, per non alimentare il debito con l’Erario, l’uomo avrebbe dovuto sospendere l’erogazione delle prestazioni e quindi evitare di emettere tali fatture.

La tesi non è piaciuta agli Ermellini che hanno invece sposato il ricorso della difesa annullando la condanna con rinvio, chiedendo quindi un nuovo appello. In particolare sul punto i Supremi giudici hanno ricordato che nel reato in esame, l’imputato può invocare la assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l’azienda, sia l’aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto. Occorre, cioè, la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili.

Ora saranno i magistrati meneghini a chiudere il sipario sulla vicenda, riconsiderando il caso alla luce del nuovo principio di diritto affermato. Ma non è ancora tutto: la questione, che ha sempre creato una grande disparità di opinioni in dottrina e in giurisprudenza, rischia di creare conflitti anche all’interno dei diversi collegi della terza sezione penale chiamati a decidere sulla punibilità dell’imprenditore in caso di crisi di liquidità. Già la Procura generale della Suprema corte, nell’udienza tenutasi lo scorso 17 gennaio, aveva chiesto al Collegio di confermare e rendere definitiva la condanna del manager. Mentre la terza sezione penale l’ha annullata.

Fonte: Italiaoggi.it