LA CHIAREZZA È DEMOCRAZIA


Lettera aperta al Presidente della Repubblica, del Senato, della Camera, del Consiglio

di Gianni De Iuliis

Per Ragioni di studio e di lavoro ho letto il Decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021. Dopo avere letto i primi righi mi è venuto in mente un discorso del 4 marzo 1947 di Piero Calamandrei, padre nobile della nostra Patria e della nostra Costituzione, membro particolarmente attivo dell’Assemblea Costituente. Ecco uno dei passi topici: «Ora vedete, colleghi, io credo che in questo nostro lavoro soprattutto a una meta noi dobbiamo, in questo spirito di familiarità e di collaborazione, cercare di ispirarci e di avvicinarci. […] Il nostro motto dovrebbe esser questo: “chiarezza nella Costituzione”».

La nostra carta costituzionale è un esempio di chiarezza: utilizza un linguaggio quotidiano, comprensibile a tutti i cittadini, per consentire loro quella partecipazione alla cosa pubblica che è l’essenza della democrazia. Il testo è composto essenzialmente di periodi brevi, con una frase principale che precede le subordinate (pochissime in verità), senza incisi e rimandi. Si utilizza quasi sempre l’indicativo presente con valore prescrittivo, raramente il congiuntivo o il gerundio.

La chiarezza è democrazia. Le amministrazioni e le istituzioni pubbliche devono utilizzare uno stile comunicativo chiaro, comprensibile a tutti i cittadini cui sono destinati i decreti, le leggi, le ordinanze, le circolari e tutta la giungla di scritti che avrebbero la pretesa di regolare la vita di milioni di persone. Ricordando sempre l’articolo tre della Costituzione che afferma che il compito principale della Repubblica consiste nella rimozione di quegli ostacoli che limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impedendo l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. In questo caso le competenze linguistiche e in genere il livello culturale della maggioranza dei cittadini diventa un ostacolo alla libertà e alla democrazia.

Ma provate a leggere il su citato Decreto. Io sono una persona di media cultura e intelligenza, ma ho trovato molte difficoltà nel leggerlo. Ho contattato alcuni amici avvocati e commercialisti, più abituati di me al burocratese. Mi hanno detto anch’essi di essere in difficoltà e che comunque ogni giorno lottano contro una frustrante illeggibilità degli atti amministrativi. Quindi il problema è veramente grave. Dalla comprensione è esclusa una parte rilevante dei cittadini italiani.

La proposta è ovviamente chiara: scrivere «bene». Corsi di formazione per chi è deputato a scrivere gli atti. O addirittura utilizzare il metodo dei nostri padri costituenti: affidare ogni testo alle cure di consulenti linguistici. Magari coinvolgendo giovani laureati o laureandi in materie umanistiche, che tra l’altro porterebbero anche una ventata di freschezza e di trasparenza. Le nuove generazioni come tessuto connettivo per riallacciare i fondamentali della democrazia italiana…

Concludo con un esempio. Una parte del comma 13 dell’articolo 1 del Decreto incriminato:

a) articoli 24, 25, 120, 129 -bis e 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;

b) articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 e modificato dall’articolo 77, comma 1, lettere 0a) , a) , b) , b-bis ) del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126;

c) articolo 78, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126;

d) articolo 78 comma 3 decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 limitatamente all’imposta municipale propria (IMU) dovuta per l’anno 2021;

e) articoli 1, 1 -bis, 1 -ter, 8, 8 -bis, 9, 9 -bis, 9 -ter, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

f) articoli 2 e 2 -bis del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;

g) articolo 1, commi 599 e 602, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

h) commi da 1 a 9 del presente articolo e commi 5 e 6 dell’articolo 6 del presente decreto.