Il Parlamento europeo: precedenti storici


 

Le origini del Parlamento europeo risalgono all’Assemblea comune della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA), divenuta l’Assemblea comune delle tre Comunità europee sovranazionali esistenti all’epoca. Successivamente, l’Assemblea ha assunto il nome di «Parlamento europeo». Nel tempo, l’istituzione, che dal 1979 è eletta direttamente, ha subito profondi cambiamenti, passando da assemblea di membri designati a parlamento eletto, riconosciuto come responsabile dell’agenda politica dell’Unione europea.

Tre Comunità, un’unica Assemblea

Dopo l’istituzione della Comunità economica europea e della Comunità europea dell’energia atomica, l’Assemblea comune della CECA è stata estesa a tutte e tre le comunità. Composta da 142 membri, la nuova assemblea ha tenuto la sua sessione costitutiva il 19 marzo 1958 a Strasburgo con il nome di «Assemblea parlamentare europea», per poi essere denominata «Parlamento europeo» a partire dal 30 marzo 1962.

Da Assemblea designata a Parlamento eletto

Prima delle elezioni dirette, i membri del Parlamento europeo erano designati dai parlamenti nazionali di ciascuno Stato membro. Tutti i deputati avevano pertanto un doppio mandato.

La Conferenza del vertice di Parigi tenutasi il 9 e 10 dicembre 1974 ha stabilito che si sarebbero dovute tenere elezioni dirette «a partire dal 1978» e ha invitato il Parlamento europeo a presentare nuove proposte per sostituire il suo progetto originario di convenzione del 1960. Nel gennaio 1975 il Parlamento ha approvato un nuovo progetto di convenzione, sulla base del quale, superate talune divergenze, i capi di Stato e di governo hanno raggiunto un accordo nella loro riunione del 12-13 luglio 1976.

La decisione e l’atto relativi all’elezione dei rappresentanti nell’assemblea a suffragio universale diretto sono stati firmati a Bruxelles il 20 settembre 1976. Previa ratifica da parte di tutti gli Stati membri, l’atto è entrato in vigore a luglio 1978 e le prime elezioni si sono svolte il 7 e il 10 giugno 1979.

Allargamenti

Il 1o gennaio 1973, con l’adesione alle Comunità europee di Danimarca, Irlanda e Regno Unito (primo allargamento), il numero di deputati in seno al Parlamento è giunto a 198.

In occasione del secondo allargamento (adesione della Grecia il 1o gennaio 1981), 24 deputati greci sono stati designati dal Parlamento ellenico, per essere poi sostituiti nell’ottobre 1981 da deputati eletti a suffragio universale. Le seconde elezioni dirette si sono tenute il 14 e il 17 giugno 1984.

Il 1o gennaio 1986, con il terzo allargamento, il numero di seggi è passato da 434 a 518, in seguito all’arrivo di 60 deputati spagnoli e di 24 deputati portoghesi, designati dai rispettivi parlamenti nazionali e poi sostituiti da deputati eletti a suffragio diretto.

A seguito dell’unificazione tedesca, la composizione del Parlamento europeo è stata adeguata all’evoluzione demografica. Conformemente alle proposte presentate dal Parlamento in una risoluzione del 10 giugno 1992 sulla procedura elettorale uniforme: sistema di ripartizione del numero dei membri del Parlamento europeo, il numero dei deputati del Parlamento è passato da 518 a 567 con le elezioni del giugno 1994. Dopo il quarto allargamento dell’Unione europea, il numero totale dei parlamentari è salito a 626, sempre rispettando, per i nuovi Stati membri, la chiave di ripartizione proposta nella risoluzione succitata.

La Conferenza intergovernativa (CIG), che si è riunita a Nizza nel 2000, ha introdotto una nuova ripartizione dei seggi in seno al Parlamento europeo, applicata a partire dalle elezioni europee del 2004. Il numero massimo dei deputati (precedentemente fissato a 700) è stato portato a 732. Il numero dei seggi attribuiti ai 15 Stati già membri si è ridotto di 91 (da 626 a 535). I restanti 197 seggi sono stati ripartiti fra tutti gli Stati membri, vecchi e nuovi, su base proporzionale.

Il 1o gennaio 2007, con l’adesione della Bulgaria e della Romania, il numero di seggi è stato provvisoriamente portato a 785, allo scopo di accogliere i deputati dei due paesi. Dopo le elezioni del 2009, tenutesi dal 4 al 7 giugno, il numero di seggi è stato ridotto a 736. Poiché il trattato di Lisbona (entrato in vigore il 1o dicembre 2009) aveva fissato il numero massimo di deputati europei a 751, da innalzare temporaneamente a 754 fino alle successive elezioni, sono stati aggiunti 18 deputati ai 736 eletti a giugno 2009, durante la legislatura 2009-2014, previa ratifica da parte degli Stati membri di un protocollo modificativo adottato nel quadro della CIG del 23 giugno 2010. Con l’adesione della Croazia il 1o luglio 2013, il numero massimo dei seggi è stato temporaneamente portato a 766, per accogliere i 12 membri croati eletti nell’aprile 2013 (conformemente all’articolo 19 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia).

Per le elezioni del 2014, il numero totale dei seggi è stato nuovamente ridotto a 751. La ripartizione dei seggi è stata nuovamente rivista alla luce del recesso del Regno Unito, con effetto il 1o febbraio 2020 (1.3.3).

Graduale aumento dei poteri

La sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie comunitarie (1.4.1) ha condotto a un primo allargamento dei poteri del Parlamento europeo in materia di bilancio, nell’ambito del trattato di Lussemburgo, firmato il 22 aprile 1970. Un secondo trattato sullo stesso argomento, che rafforzava i poteri del Parlamento, è stato firmato a Bruxelles il 22 luglio 1975 (1.1.2).

L’Atto unico europeo del 17 febbraio 1986 ha conferito al Parlamento un ruolo di maggior rilievo in taluni settori legislativi (procedura di cooperazione), sottoponendo inoltre al suo parere conforme i trattati di adesione e di associazione.

Con l’istituzione dell’Unione europea (UE) e l’introduzione della procedura di codecisione per taluni ambiti legislativi e l’estensione della procedura di cooperazione ad altri, il trattato sull’Unione europea (TUE), del 7 febbraio 1992, ha segnato l’inizio dell’evoluzione del Parlamento verso un ruolo di colegislatore. Il Parlamento ha acquisito il potere di approvare in via definitiva la composizione della Commissione, il che ha rappresentato un importante progresso in termini di controllo politico del Parlamento sull’esecutivo dell’UE (1.1.3).

Riformando la procedura di codecisione ed estendendola alla maggior parte degli ambiti legislativi, il trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 attribuisce al Parlamento il ruolo di colegislatore su un piano di parità con il Consiglio. La nomina del Presidente della Commissione è sottoposta all’approvazione del Parlamento, i cui poteri di controllo sull’esecutivo si trovano così rafforzati. Il trattato di Nizza ha ulteriormente ampliato l’ambito di applicazione della procedura di codecisione.

Il trattato di Nizza, che ha modificato il TUE, i trattati che istituiscono le Comunità europee (TCE) e taluni atti connessi, è stato firmato il 26 febbraio 2001 ed è entrato in vigore il 1febbraio 2003. Scopo di questo nuovo trattato era riformare la struttura istituzionale dell’Unione per far fronte alle sfide del futuro allargamento. I poteri legislativi e di controllo del Parlamento europeo sono stati rafforzati e il voto a maggioranza qualificata è stato esteso a più settori in seno al Consiglio (1.1.4).

Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (1.1.5) ha determinato un’altra significativa estensione, sia per quanto concerne l’applicazione della maggioranza qualificata in seno al Consiglio (sulla base di un nuovo metodo, dal 1o novembre 2014 — articolo 16 TUE) sia in relazione all’applicazione della procedura di codecisione (estesa attualmente a circa 45 nuovi ambiti legislativi). Questa «procedura legislativa ordinaria» è divenuta la procedura decisionale più utilizzata e copre tutte le tematiche importanti del TFUE (articolo 294 — ex articolo 250 TCE). Il Parlamento ha acquisito un ruolo più significativo anche nella preparazione delle future modifiche del trattato (articolo 48 TUE). Inoltre, nel quadro del trattato di Lisbona (e, inizialmente, del fallito progetto di trattato che adottava una Costituzione per l’Europa), la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, firmata dai presidenti del Parlamento, della Commissione e del Consiglio al Consiglio europeo di Nizza del 7 dicembre 2000, è diventata giuridicamente vincolante (4.1.2).

Nelle elezioni europee del 23-26 maggio 2019, è emerso chiaramente che il Parlamento si è pienamente avvalso della disposizione del trattato di cui all’articolo 14 TUE, che recita: «Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai trattati. Elegge il Presidente della Commissione».

Secondo recenti studi sul contributo del Parlamento alla crescita, la legislazione da esso redatta contribuisce annualmente al PIL dell’UE per oltre mille miliardi di EUR, rafforzando i diritti dei residenti e delle imprese dell’UE[1]. Un altro contributo significativo è fornito dal bilancio dell’UE (1.4.3)[2].

Per le elezioni del 2014 e del 2019, i partiti politici europei (1.3.3) hanno presentato agli elettori i «candidati di punta» alla carica di Presidente della Commissione. Si può senz’altro affermare che il sistema dei candidati di punta si sia rivelato efficace nell’aumentare l’affluenza alle urne in occasione delle elezioni europee.

A seguito della firma, il 24 gennaio 2020, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, il Parlamento ha dato la sua approvazione alla decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo di recessione (articolo 50, paragrafo 2, TUE). La votazione del 29 gennaio 2020, con 621 a favore e 49 contrari, è stata anche l’ultima volta in cui i deputati britannici si sono riuniti in Parlamento, poiché il recesso del Regno Unito è entrato in vigore il 1febbraio 2020.

Il 28 aprile 2021 il Parlamento ha dato la sua approvazione (articolo 218, paragrafo 6, lettera a), TFUE) alla conclusione dell’accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra.

 

[1]Maciejewski M., Contribution to Growth: Delivering Economic Benefits for Citizens and Businesses (Contributo alla crescita: libera circolazione delle merci. Benefici economici per i cittadini e le imprese), pubblicazione destinata alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, dipartimento tematico Politica economica e scientifica e qualità di vita, Parlamento europeo, Lussemburgo, 2019.

[2]Stehrer R. et al., How EU funds tackle economic divide in the European Union (Come i fondi UE affrontano il divario economico nell’Unione europea), pubblicazione destinata alla commissione per i bilanci, dipartimento tematico Affari di bilancio, Parlamento europeo, Lussemburgo, 2019.

Mariusz Maciejewski