Il nuovo sovraindebitamento e l’obbligo di verifica del merito creditizio


Le prime applicazioni delle nuove disposizioni sul sovraindebitamento: l’organismo di composizione della crisi non può omettere di verificare, nella propria relazione, se i creditori hanno valutato il merito creditizio del debitore, prima di concedere il finanziamento.

Nei precedenti numeri di Iusletter, avevamo segnalato l’entrata in vigore di alcune delle novità previste, per le procedure di sovraindebitamento, dal nuovo Codice della Crisi.

In questo ambito, il così detto “decreto ristori” ha modificato l’art. 9, comma 3bis della Legge n. 3/2012, attribuendo agli organismi di composizione della crisi il dovere di valutare, nella relazione prodromica all’apertura della procedura, se i creditori abbiano o meno tenuto conto del merito creditizio del sovraindebitato, prima di concedere i finanziamenti.

Ed iniziano a fioccare le prime pronunce di merito…

Il Tribunale di Rimini si è espresso proprio in merito alla correttezza di una relazione che ometteva la predetta l’indagine dell’OCC, circa la preventiva valutazione – da parte del finanziatore – dell’affidabilità del ricorrente.

Il professionista aveva ritenuto di non dover spendere parola a riguardo, in quanto tale mancanza non avrebbe prodotto in concreto alcuna conseguenza negativa né per il debitore né per il creditore.

Secondo i giudici del foro rivierasco, invece, la presenza della valutazione relativa all’indagine sul merito creditizio è una parte indefettibile della relazione in quanto la novella introdotta lo scorso dicembre, essendo legge, ha carattere inderogabile.

Così afferma il Tribunale secondo cui: “La circostanza, infatti, che il finanziatore potrebbe non avere in concreto interesse a proporre il reclamo contro l’omologa dell’accordo non è decisiva nel senso di escludere l’obbligo di inserire nella relazione l’indicazione richiesta dalla norma, in quanto tale possibilità non emerge dal taso positivo, che pertanto va ritenuto non derogabile ad opera della parte”.

K.O. del piano che, dunque, è da rifare e il professionista dovrà alla relazione tutte le integrazioni del caso.

Tribunale di Rimini, 21.01.2021

Sacha Loforese – s.loforese@lascalaw.com

Fonte: iusletter

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