Il Nuovo codice degli appalti


1. La decisione di contrarre nel nuovo codice degli appalti
Il decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, c.d. Nuovo Codice, disciplina le fasi della procedura di affidamento all’articolo 17 comma 1, rubricato “Fasi delle procedure di affidamento”. In particolare, con tale disposizione si è deciso di sostituire la determinazione a contrarre con la “decisione di contrarre”, anche se sostanzialmente si tratta dello stesso atto, confermato peraltro che si tratta del provvedimento in cui viene esternata la volontà di contrarre e nel quale sono indicati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Lo stesso comma 1, inoltre, statuisce che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre”.
Nelle procedure sotto la soglia comunitaria, inoltre, l’articolo 1, comma 2, dell’allegato II.1 prevede che tali procedure prendono avvio con la determina a contrarre e. pertanto, non si parla in questo caso di “decisione di contrarre”, ovvero atto equivalente, che contiene l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche dei beni, opere e servizi oggetto dell’appalto, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile. Viene richiesto, inoltre, una sintetica motivazione, anche in considerazione del fatto che il procedimento di acquisto è un procedimento amministrativo.

2. La decisione di contrarre “semplificata”
In merito all’affidamento diretto, il legislatore nel nuovo codice ha previsto una definizione dello stesso che, all’articolo 3, comma 1, lettera d), viene definito come “affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”.
Il comma 2 dell’articolo 17 del decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, prevede che, in caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1, ovvero la decisione di contrarre, individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
3. Termini per la conclusione delle procedure di affidamento
Per quanto concerne, invece, i termini per la conclusione delle procedure di affidamento, il comma 3 dell’articolo 17 del decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell’allegato I.3. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
Nell’allegato I.3 sono previsti i seguenti termini, in relazione alla procedura e al tipo di criterio di aggiudicazione:
Nel caso, difatti, dell’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la durata della procedura è di seguito indicata:
a) procedura aperta: nove mesi;
b) procedura ristretta: dieci mesi;
c) procedura competitiva con negoziazione: sette mesi;
d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi;
e) dialogo competitivo: sette mesi;
f) partenariato per l’innovazione: nove mesi;

Nel caso, invece, dell’utilizzo del criterio del minor prezzo:
a) procedura aperta: cinque mesi;
b) procedura ristretta: sei mesi;
c) procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi;
d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi.
La decorrenza di tali termini è dalla pubblicazione del bando di gara o dall’invio degli inviti a offrire, fino all’aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo. Tuttavia, In presenza di circostanze eccezionali il responsabile di procedimento, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi.
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Fonte: https://www.diritto.it/