Con la benedizione del Presidente della Repubblica, il governo ormai dimissionario, ad agosto, prima di lasciare Palazzo Chigi, ha varato il decreto Aiuti bis, che contiene l’ennesima beffa nei confronti del corpo docente italiano e per compiacere l’Unione (finanziaria) europea
di Anna La Mattina
Il decreto Aiuti bis, varato lo scorso 4 agosto e di cui tutti i giornali hanno parlato, tra le molte altre misure, ha istituito la nuova figura del “docente esperto”, senza riuscire nell’intento di aiutare nessuno a capire cosa fosse, in realtà questa figura a dir poco “anomala”, nel panorama della scuola italiana è tutt’altro che definita.
Perché soltanto un docente per istituto dovesse diventare “esperto” (fino a 4 docenti, pare) e percepire circa 500 euro mensili in più ogni mese, nessuno lo ha capito veramente; sembra dovesse servire per creare una sorta di avanzamento di carriera, dopo un periodo di formazione obbligatoria. Ma che tipo di formazione dovrà avere? Esperto di cosa e per cosa? Sono tutte domande aperte che, ad una settimana dell’inizio del nuovo anno scolastico, lasciano tutti perplessi e pieni di dubbi. Intanto gli stipendi degli insegnanti italiani sono a dir poco “offensivi” della dignità di chi, per lavorare nel settore, ha conseguito una o più lauree, una o più specializzazioni e masters, oltre alla formazione permanente obbligatoria, a cui il corpo docente è regolarmente sottoposto. Date le condizioni attuali dell’economia italiana, lo stipendio di un professore monoreddito non basta letteralmente neanche per sopravvivere. È giusto che si dica (si sa.. ma non si dice)!
E la risposta dello Stato al dramma è lanciare il “pomo della discordia”, creando l’ennesima figura per accentuare le disparità, da collocare da qualche parte, nella già sbilenca piramide della scuola dell’autonomia, affaccendata continuamente a reperire fondi ed opportunità, molto spesso appannaggio di pochi.
Ma cosa dovrebbe fare mai il docente esperto, a cosa sarà dedito attraverso il suo nuovo compito? Ve ne saranno circa 32 mila in tutta Italia, quattro per ogni istituto (all’inizio si parlò di un solo docente esperto per ogni istituto, per un contingente complessivo di 8 mila, da aumentare fino a 32 mila nell’arco di 4 anni, precisamente dal 2032 al 2036.
Di opposizioni ve ne furono tante all’inizio di agosto: si sollevarono persino i vertici della piramide, le dirigenze scolastiche; furono avviate petizioni che adesso non si sa più che fine abbiano fatto, ci sono cose più importanti da fare… Le elezioni politiche prossime e la formazione del nuovo governo occupano l’interesse dei politici, affaccendati a cercare di accaparrarsi i dimezzati posti in parlamento. Chi se ne frega della scuola? Ma il provvedimento continuerà ad essere “lavorato”, nel frattempo.
Dando un’occhiata alla stampa specializzata di settore, che si è occupata delle introduzioni del decreto Aiuti bis (che non definisce solo il docente esperto, ma si occupa, in maniera non meno contorta di ridefinire i parametri per un avanzamento di carriera per i docenti, sottoposti così a continua valutazione del proprio operato) ce n’è abbastanza per impazzire, come per esempio quando sarà l’inizio di questo nuovo percorso, stabilito DL, nel 2023 o nel 2032? Non è affatto chiaro.
L’ANIEF il 4 agosto titola cosi: “Arriva il docente esperto ma nel 2032, solo uno per istituto e prenderà 5.650 euro (…) decisione scellerata di un Governo che con il DL Aiuti bis travalica i suoi poteri modificando il Pnrr e creando disparità tra gli insegnanti, Mattarella intervenga!”
La testata ORIZZONTE SCUOLA il 5 agosto procede in tal modo: “A partire dal 2023-24 entrerà a regime una nuova figura, quella del docente esperto.
Non ci saranno mansioni o funzioni diverse. Il docente esperto dovrà rimanere nella stessa scuola per almeno tre anni.
Il recentissimo articolo de Il sole 24 ore, datato 15 agosto, esordisce così: “Ecco il docente esperto: 9 anni di formazione, stipendio + 15%, vincolo di sede per 3 anni: a regime un contingente di 32 mila insegnanti esperti, in media 4 per ogni scuola, che possono contribuire a migliorare l’offerta formativa complessiva”. Possono non devono!
A questo punto non resta che consultare la fonte, il decreto Aiuti bis, sperando di acquisire qualche certezza. Convertito definitivamente nel DL 115 del 9 agosto 2022, si occupa, in realtà, di diversi settori della vita degli italiani; consta di ben 44 articoli, suddivisi in 8 capitoli, più due allegati. Riguarda misure urgenti in fatto di energia ed emergenza idrica, di politiche sociali, salute e accoglienza, ma anche di aiuti alle imprese, investimenti, disposizioni in materia di giustizia e perfino di intelligence; al capo VI si parla di “Istruzione e Università”, alle quali sono dedicati due articoli: il 38 e il 39. tuttavia ciò che si è capito è che i due articoli modificano rispettivamente il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e il PNRR; vediamo come (dalla Gazzetta ufficiale del 10/08/2022): Art. 38 (al netto delle varie modifiche e cassazioni), comma 2:
«Per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico statale, al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva e’ previsto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5 e secondo le modalità ivi previste.»
Comma 4-bis: «4-bis. I docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili di cui al comma 1, nel limite del contingente di cui al secondo periodo del presente comma e comunque delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, possono accedere alla qualifica di docente esperto e maturano conseguentemente il diritto ad un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento. Puo’ accedere alla qualifica di docente esperto, che non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell’insegnamento, un contingente di docenti definito con il decreto di cui al comma 5 e comunque non superiore a 8 mila unita’ per ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036. Il docente qualificato esperto e’ tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento di suddetta qualifica. Il terzo periodo non si applica ai docenti in servizio all’estero ai sensi del decretolegislativo 13 aprile 2017, n. 64. I criteri in base ai quali si selezionano i docenti cui riconoscere la qualifica di docente esperto sono rimessi alla contrattazione collettiva di cui al comma 9 e le modalita’ di valutazione sono precisate nel regolamento previsto dal medesimo comma.
Nel caso in cui detto regolamento non sia emanato per l’anno scolastico 2023/2024 le modalita’ di valutazione seguite dal comitato di cui al comma 4 sono definite transitoriamente con decreto del Ministro dell’istruzione da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche in deroga all’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
In sede di prima applicazione, nelle more dell’aggiornamento contrattuale, si applicano i seguenti criteri di valutazione e selezione: 1) media del punteggio ottenuto nei tre cicli formativi consecutivi per i quali si e’ ricevuta una valutazione positiva; 2) in caso di parita’ di punteggio diventa prevalente la permanenza come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si e’ svolta la valutazione e,in subordine, l’esperienza professionale maturata nel corso dell’intera carriera, i titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti con cui sono stati conseguiti detti titoli. I criteri di cui al settimo periodo sono integrativi di quelli stabiliti dall’Allegato B, annesso al presente decreto. Ai fini pensionistici e previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con effetto sulle sulle
anzianita’ contributive maturate a partire dalla data di decorrenza del beneficio economico riconosciuto ai sensi del presente comma.”
Comma 4 ter: “A decorrere dall’anno scolastico 2036/2037 le procedure per l’accesso alla qualifica di docente esperto sono soggette al regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei limiti delle cessazioni riferite al personale docente esperto e della quota del fondo di cui al comma 5 riservata alla copertura dell’assegno ad personam da attribuire ad un contingente di docente esperto nella misura massima di 32 mila unita’.»