autore: Luigi Tramontano
fonte: Contenzioso-bancario.it
In tema di contratto di mutuo e connesso onere della prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., comma 1, chi chiede la restituzione di somme date a mutuo deve provare gli elementi costitutivi della domanda: in caso di mutuo, quindi, la consegna delle somme di danaro e il titolo da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione. L’attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l’inversione dell’onere della prova. Infatti, l’esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di o somme di denaro che può essere fatta a vario titolo e per varie ragioni.
Qualora sia il cliente della banca ad agire giudizialmente per la ripetizione delle somme versate indebitamente ovvero per far accertare un differente saldo rispetto a quello che risulta dal conto corrente, è tenuto a dimostrare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati attraverso la produzione del negozio che contiene tali clausole, a meno che alleghi la conclusione del contratto ‘verbis tantum’ che, se pacifica, impone al giudicante di rilevare la nullità del contratto e, quindi, la mancata valida pattuizione di interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto, mentre, qualora contestata, il correntista non dovrà offrire la prova negativa dell’accordo che spetta -semmai- alla banca documentare.
Giurisprudenza
Conto corrente – Mutuo – Saldo – Ripetizione delle somme versate indebitamente – Onere della prova – Interessi ultralegali
Tribunale di Napoli Nord, sezione II, 13 febbraio 2023, n. 596
Nota a sentenza
Nota a Tribunale di Napoli Nord, sezione II, 13 febbraio 2023, n. 596