Vediamo insieme quelli principali, riportati nel D.M. 236/1989 e che interessano la progettazione di: finestre e porte, pavimenti, servizi igienici, ascensori e servoscala
Come abbiamo ampiamente spiegato nei precedenti articoli dedicati al Bonus Barriere Architettoniche 75% >>qui c’è l’intera raccolta<<, la detrazione consente di ottenere un beneficio fiscale in caso di: sostituzione finestre, porte e porte-finestre, rifacimento bagni e pavimenti, installazione di sistemi di domotica, ascensori e servoscala.
Ma affinché il Bonus venga riconosciuto è indispensabile che gli interventi vengano realizzati nel rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche (Entrate lo sottolinea nell’interpello 461/2022).
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Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 è un riferimento utile per la progettazione degli spazi senza barriere, tuttavia l’Arch. Silvia Pelonara del Consiglio nazionale degli architetti spiega che il provvedimento normativo ha 34 anni e basandosi esclusivamente sull’aspetto motorio, necessita di una revisione che tenga conto dell’evoluzione dei tempi e dell’aspetto cognitivo e sensoriale delle barriere.
Inoltre, trattandosi di un D.M. “d’altri tempi” non vengono citate le nuove tecnologie di automazione per la casa, come fa presente l’Arch. Luisa Mutti, consigliere Federarchitetti.
Ma quali sono i requisiti da rispettare per poter usufruire dell’agevolazione, quindi beneficiare della cessione del credito e dello sconto in fattura? Vediamo insieme quelli principali, riportati nel D.M. 236/1989.
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Porte, finestre e porte-finestre
Secondo Il D.M. 14 giugno 1989, n.236, porte, finestre e porte-finestre devono essere facilmente utilizzabili e i meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabili, mentre le parti mobili devono poter essere usate esercitando una lieve pressione.
Il punto 8.1.1 – porte – del D.M. 236/1989 stabilisce che la luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm. La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75cm. L’altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm).
Devono inoltre, essere preferite soluzioni per le quali le singole ante delle porte non abbiano larghezza superiore ai 120 cm, e gli eventuali vetri siano collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano del pavimento. L’anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 kg.
Al punto 8.1.3 – infissi esterni – viene stabilito che l’altezza delle maniglie o dispositivo di comando delle finestre invece il deve essere compresa tra cm 100 e 130 cm, consigliata 115 cm. Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell’anta apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni.
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Pavimenti
Il D.M. 236/1989 fornisce anche indicazioni sui requisiti delle pavimentazioni che devono essere di norma orizzontali e complanari tra loro e, nelle parti comuni e di uso pubblico, non sdrucciolevoli.
Eventuali differenze di livello devono essere contenute ovvero superate tramite rampe con pendenza adeguata in modo da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote. Nel primo caso si deve segnalare il dislivello con variazioni cromatiche; lo spigolo di eventuali soglie deve essere arrotondato.
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Servizi igienici
Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per l’utilizzazione degli apparecchi sanitari.
Deve essere garantito in particolare:
lo spazio necessario per l’accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio, alla lavatrice;
lo spazio necessario per l’accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del tipo a mensola;
la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca.
Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con erogazione dell’acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici, e a porte scorrevoli o che aprono verso l’esterno.
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Ascensori e servoscala
L’ascensore deve avere una cabina di dimensioni minime tali da permettere l’uso da parte di una persona su sedia a ruote. Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo automatico e di dimensioni tali da permettere l’accesso alla sedia a ruote. Il sistema di apertura delle porte deve essere dotato di idoneo meccanismo (come cellula fotoelettrica, costole mobili) per l’arresto e l’inversione della chiusura in caso di ostruzione del vano porta.
La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere il comando più alto ad un’altezza adeguata alla persona su sedia a ruote ed essere idonea ad un uso agevole da parte dei non vedenti. Nell’interno della cabina devono essere posti un citofono, un campanello d’allarme, un segnale luminoso che confermi l’avvenuta ricezione all’esterno della chiamata di allarme, una luce di emergenza.
Il ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina deve avere una profondità tale da contenere una sedia a ruote e consentire le manovre necessarie all’accesso.
Il D.M. 236/1989 fornisce le specifiche dimensioni per ciascuna tipologia di servoscala, intesa quale apparecchiatura costituita da un mezzo di carico opportunamente attrezzato per il trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria, marciante lungo il lato di una scala o di un piano inclinato e che si sposta, azionato da un motore elettrico, nei due sensi di marcia vincolato a guida/e.
I servoscala si distinguono nelle seguenti categorie:
pedana servoscala: per il trasporto di persona in piedi;
sedile servoscala: per il trasporto di persona seduta;
pedana servoscala a sedile ribaltabile: per il trasporto di persona in piedi o seduta;
piattaforma servoscala a piattaforma ribaltabile: per il trasporto di persona su sedia a ruote;
piattaforma servoscala a piattaforma e sedile ribaltabile: per il trasporto di persona su sedia a ruote o persona seduta.
I servoscala sono consentiti in via alternativa ad ascensori e preferibilmente, per superare differenze di quota non superiori a 4 metri.
Fonte: ediltecnico.it