Gli ultimi chiarimenti sullo “spesometro”


Gli ultimi chiarimenti sullo “spesometro”

di Commercialista Telematico Mercoledì, 26 Ottobre 2011

L’operazione spesometro si avvicina al traguardo di fine anno.

Sono arrivate le risposte date dall’Agenzia delle Entrate ai quesiti posti dalle associazioni di categoria; tali risposte vanno ad integrare i primi chiarimenti forniti dalla circolare 24/E del 30/05/2011. Vediamo di riassumere le novità di ottobre. Contribuenti minimi – Per i contribuenti minimi (uno dei casi più spinosi relativi all’applicazione dello spesometro) vi è l’esonero dall’invio della comunicazione relativa allo spesometro.

L’unico caso di invio dello spesometro è se il contribuente minimo sfora la franchigia di 45.000 euro di ricavi nell’anno d’imposta; in quel caso torna ad essere contribuente ordinario in corso d’anno ed è obbligato ad inviare la comunicazione delle operazioni d’importo rilevante.

Sempre riguardo ai minimi, anche se il contribuente minimo non è soggetto ad obblighi, la controparte, se contribuente non minimo, dovrà regolarmente adempiere agli obblighi di comunicazione.

Fatturazione differita

In caso di fatturazione differita e riepilogativa di diverse operazioni effettuate con la medesima controparte, l’obbligo di segnalazione scatta in base all’importo della fattura e non dei singoli Ddt o altra documentazione sottostante alla fattura.

Fattura riepilogativa

Se in un’unica fattura sono documentate operazioni di natura diversa (cessione di beni e prestazione di servizi) che determinano un valore complessivo superiore alla soglia, la fattura va segnalata con riferimento all’importo totale; attenzione si dovrà indicare come “tipologia della operazione” la causale di quella prevalente: “1” cessione di beni o “2” prestazione di servizi.

Fattura cointestata

Se la fattura presenta più cointestatari, allora andrà segnalata l’operazione nei confronti dei diversi cointestatari, anche se la quota parte di competenza del singolo cointestatario è inferiore al limite.

In questo caso (cioè se la quota parte di un singolo cointestatario dovesse essere inferiore a 3.000 euro) andrà indicato nel campo “modalità di pagamento” la dizione “importo frazionato”.

Fattura con sconto

In caso di fattura con sconto condizionato, l’importo da comunicare è quello incassato al netto dello sconto.

Note di variazione

Le operazioni devono essere comunicate al netto di eventuali note di variazione.

Ricevute fiscali

Se viene emessa ricevuta fiscale nei confronti di un soggetto passivo IVA, andrà indicato l’importo dell’operazione al netto dell’IVA, pertanto bisognerà effettuare lo scorporo dell’imposta dal corrispettivo.

Operazioni esenti e reverse charge

si conferma che le operazioni in esenzione da IVA, vanno sempre segnalate se d’importo superiore al minimo di legge.

Per le operazioni fatturate in regime di reverse charge il limite sopra il quale va effettuata la segnalazione è di € 3.000.

Operazioni con privati

Per quanto riguarda le operazioni verso i privati, si ricorda che l’obbligo di segnalazione è iniziato solo dall’1 luglio 2011.

E’ obbligatorio indicare il codice fiscale del privato, pertanto le segnalazioni prive di codice fiscale dei privati o riportanti codici fiscali bloccheranno il file da inviare.

Spedizioni internazionali delle merci

I servizi di spedizione e trasporto relativi a operazioni di importazione ed esportazione rientrano tra le operazioni rilevanti, tuttavia, per evitare una duplicazione degli adempimenti, sono escluse dalla comunicazione le operazioni effettuate in ambito comunitario perché già acquisite tramite i modelli INTRA.

Operazioni con SNAI, LOTTOMATICA e ASL

Infine, ecco una panoramica di alcune operazioni particolari data la controparte e le modalità di fatturazione.

Sono oggetto di comunicazione (se di importo pari o superiore a 3.000 euro), in quanto si tratta sempre di operazioni rilevanti ai fini Iva:

i corrispettivi risultanti dagli estratti conto quindicinali Snai al gestore degli apparecchi da intrattenimento

le fatture emesse dal pubblico esercizio nei confronti del gestore degli apparecchi

i corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto da parte di soggetti privati

i corrispettivi delle farmacie a fronte delle distinte riepilogative Asl