La Giustizia penale è uno dei settori più sensibili che interessano la società e l’economia del Paese, un nodo cruciale ed un grande tema divisivo. Dal caso Palamara al caso Grillo, fino agli arresti dei latitanti degli anni di piombo, gli ultimi giorni hanno offerto materia di discussione e di lacerazione
di Antonino Gulisano
La riforma della Giustizia della ministra Cartabia approderà in Parlamento il 30 Luglio per la prima discussione e su di essa il governo chiederà la fiducia, lo ha detto Draghi in conferenza stampa.
Obiettivo primario della riforma della Giustizia 2021 è ridurre le tempistiche dei processi in Italia almeno del 25%, in attuazione del Recovery Plan. Non ci sono, per ora, novità riguardo ad amnistia e indulto, nonostante per molti giuristi questa potrebbe essere la giusta occasione.
Vediamo, punto per punto, cosa prevede il testo autorizzato dal Consiglio dei ministri in merito al processo penale.
PRESCRIZIONE PROCESSO PENALE
La riforma della Cartabia non cambia le regole della prescrizione: confermato lo stop dei termini dopo la sentenza di primo grado di condanna o assoluzione.
RINVIO A GIUDIZIO E INDAGINI
Cambiano i termini di durata delle indagini investigative, che dovranno essere modulati in base alla gravità del reato supposto.
RIFORMA DELLE PENE SOSTITUTIVE
Il Consiglio dei ministri ha approvato la delega alla Cartabia di rivedere la legge 689/1981 (nota come “legge di depenalizzazione”) sulle pene sostitutive alla pena detentiva. Con la riforma anche il giudice della cognizione potrà irrogare la detenzione domiciliare, la pena pecuniaria, i lavori di pubblica utilità e così via in caso di pene detentive inferiori a 4 anni.
PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO
La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, prevista all’articolo 131 bis del Codice penale, viene estesa ai reati con pena non superiore a due anni nella misura minima.
DIGITALIZZAZIONE
Digitalizzazione e processo telematico sono le chiavi dello snellimento burocratico richiesto dall’Ue. La delega dà l’ok al deposito telematico di atti e notifiche, come accaduto in via eccezionale durante l’emergenza Covid-19.
UDIENZA PRELIMINARE
La riforma della Giustizia penale limita lo svolgimento dell’udienza preliminare a reati particolarmente gravi; dall’altro lato estende le ipotesi di citazione diretta a giudizio.
RICORSO IN APPELLO E IN CASSAZIONE
Il ministro Cartabia conferma la possibilità di ricorrere in Appello in caso di condanna o proscioglimento in primo grado. Le ipotesi di inappellabilità al secondo grado restano limitate, ad esempio in caso di pene pecuniarie o misure sostitutive della pena. Sul versante dei ricorsi in Cassazione, invece, la riforma prevede che si possa fare ricorso per dare attuazione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, cosa fino ad ora vietata.
La Giustizia penale è uno dei settori più sensibili che interessano la società e l’economia del Paese, un nodo cruciale ed un grande tema divisivo. Dal caso Palamara al caso Grillo, fino agli arresti dei latitanti degli anni di piombo, gli ultimi giorni hanno offerto materia di discussione e di lacerazione.
Accanto alle riforme strutturali (informatizzazione e assunzione di personale) l’occasione è importante per riuscire comunque a varare riforme sempre rinviate, ma soprattutto a lasciarsi alle spalle la “dottrina Bonafede”, sia pure con un limite: si partirà comunque dall’impianto messo a punto dall’ex ministro dei Cinquestelle.
Sicuramente non è difficile essere d’accordo sugli obiettivi o almeno su alcuni, come il potenziamento dei cosiddetti riti alternativi, la definizione anticipata del procedimento senza passare dal processo e la riduzione dei tempi. Ma il punto è il “come”. In poche parole: l’accelerazione dei processi si otterrà a scapito delle garanzie dei cittadini indagati rendendo ad esempio più difficili gli appelli ed i ricorsi, oppure si cercherà di garantire tempi certi che evitino il rischio della condizione di imputato a vita?
Su questa ipotesi di Riforma della Giustizia desidero fare alcune riflessioni sia filosofiche, sia politiche.
Ripensando al Filosofo della politica J. Rawls rispolvero alcuni dei concetti da lui espressi sulla Giustizia. L’idea dominante di Rawls è che “la giustizia è il primo requisito delle istituzioni sociali, così come la verità lo è dei sistemi di pensiero. Una teoria, per quanto semplice ed elegante, deve essere abbandonata o modificata se non è vera. Allo stesso modo, leggi e istituzioni, non importa quanto efficienti e ben congegnate, devono essere riformate o abolite se sono ingiuste.” È l’idea enunciata da Rawls nella prima pagina di “Una teoria della giustizia”..
Sul contenuto normativo della teoria della giustizia mi pare importante segnalare due elementi. Il primo riguarda la propensione egualitaria della teoria, nel senso che una società giusta richiede che le disuguaglianze tra i suoi membri debbano essere giustificate e non possano essere accettate come un fatto bruto. Prendere sul serio il contenuto normativo della teoria della giustizia implica un onere della prova per chi difende una disuguaglianza tra i membri della società piuttosto che per coloro che richiedono l’eguaglianza distributiva.
Il secondo aspetto della teoria di Rawls su cui è opportuno soffermarsi riguarda la soluzione adottata per risolvere i problemi che il pluralismo pone alla stabilità politica nelle società contemporanee.
La nuova vitalità della società italiana rende necessaria una «grande riforma» istituzionale. Essa non deve avere connotazioni tecnocratiche ma fondarsi su di una espansione della democrazia e del controllo popolare sull’azione delle istituzioni chiamate a decidere.
Contro il catastrofismo dei movimenti e partiti sovranisti e populisti, la nuova possibilità di ripresa delle economie occidentali e europee è data dal Recovery Plan. Una ripresa potrà avvenire non riducendo gli spazi di democrazia, non cedendo terreno alla decisione tecnocratica ma espandendo la democrazia.
Una riforma della giustizia è quindi parte integrante del rinnovamento istituzionale. Le istituzioni devono essere controllate dal basso, attraverso il funzionamento del sistema democratico e non da centri di potere (strutture di superiore giustizia, di incontestabile competenza) che agiscono in base ad assunti di campo sottratti a una valutazione e a un giudizio della collettività, questioni ancora oggi aperte, come quelle del giusto processo e dei rischi di un uso politico delle indagini, dell’invadenza dell’organo di autogoverno della magistratura, della partecipazione popolare all’amministrazione della giustizia, della responsabilità disciplinare e della responsabilità civile del giudice.
La giurisdizione non deve alterare il gioco democratico.
La giurisdizione, anche nelle condizioni di emergenza, deve preservare il principio di legalità. L’efficacia della funzione giurisdizionale è legata alla democratizzazione dell’ordine giudiziario e delle forze di polizia.
Nel progetto della «giustizia giusta» confluiscono temi propri dell’esperienza del secondo dopoguerra. Innanzi tutto la diffidenza verso i poteri burocratici e il condizionamento che le burocrazie (e la continuità degli ordinamenti) possono esercitare sul governo democratico.
Nelle discussioni sulla «grande riforma» e sulla «giustizia giusta» si criticavano le patologie e l’invadenza del potere giudiziario ma non si condannavano le toghe rosse; semmai si denunciava il dilagare di troppe toghe nere. Non si temeva una magistratura democratica, si paventava al contrario una magistratura non democratica, portata a ostacolare e a confliggere con la scelta di istituzioni democraticamente legittimate.