Giornata mondiale del rifugiato #WithRefugees


In un mondo in cui la violenza costringe ogni giorno centinaia di famiglie ad abbandonare la propria casa, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) dichiara che è arrivato il momento di mostrare ai leader che l’opinione pubblica mondiale è dalla parte dei rifugiati. Questo è l’obiettivo della petizione #WithRefugees, che sarà lanciata il 20 giugno, in occasione della Giornata mondiale del rifugiato. L’iniziativa chiede ai governanti di cooperare e di contribuire in modo equo a sostenere i rifugiati.

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite scelse di celebrare questa giornata internazionale il 20 giugno in occasione dell’adozione della Risoluzione 5/76 (4 dicembre 2000), sottolineando che l’anno seguente, il 2001, avrebbe segnato il 50esimo anniversario della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 1951 e annunciando che l’Organizzazione dell’unità africana (OAU) aveva accettato di far coincidere la Giornata internazionale del rifugiato con l’Africa Refugee Day proprio in questa data.

La petizione #WithRefugees verrà presentata presso la sede delle Nazioni Unite a New York in vista del Summit sui Rifugiati e Migranti che si terrà il 19 settembre. La petizione chiede ai governi di:

Assicurare che ogni bambino abbia accesso all’istruzione.

Assicurare che ogni famiglia di rifugiati abbia un posto sicuro nel quale vivere.

Assicurare che ogni rifugiato abbia la possibilità di lavorare o di acquisire nuove competenze per poter dare un contributo positivo alla propria comunità.

Anche l’Italia ha aderito a questa petizione. Sono previsti numerosi eventi che si svolgeranno su tutto il territorio dal 20 giugno al 19 settembre. Tra questi:

L’UNHCR Italia ha realizzato uno spot di sensibilizzazione con Alessandro Gassmann, Ambasciatore di buona volontà, che è stato presentato l’8 giugno al MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo – a Roma durante la conferenza stampa di presentazione degli eventi promossi dall’Alto Commissariato.

Convenzione di Ginevra 1951 e il protocollo del 1967

I rifugiati sono tra i segmenti della popolazione più vulnerabili al mondo. La Convenzione sullo status dei rifugiati di Ginevra del 1951 e il protocollo di New York del 1967 rappresentano i principali strumenti a livello mondiale per la protezione dei rifugiati. Essi chiariscono i diritti dei rifugiati e gli obblighi dei 148 Paesi Membri contraenti. La necessità di creare degli strumenti internazionali per indirizzare la situazione dei rifugiati fu avvertità già dalla prima Guerra Mondiale (1914-1918) quando milioni di persone abbandonarono i loro paesi in cerca di rifugio. Il numero di rifugiati crebbe enormemente durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale (1939-1945).

Anche se i paesi hanno il dovere di proteggere i diritti dei loro cittadini, quando non vogliono o non sono in grado di farlo – spesso per ragioni basate su motivi politici o discriminazioni – obbligano le persone ad abbandonare la casa, le famiglie e la comunità di origine per trovare rifugio in un altro paese. Poiché i diritti di queste persone non sono protetti dai loro governi, la comunità internazionale interviene per garantire protezione e sicurezza.

La Convenzione del 1951 presenta una serie di diritti e sottolinea anche gli obblighi dei rifugiati nei confronti del paese. Questa Convenzione  trova il suo fondamento nel principio di non-respingimento. In base a questo principio, un rifugiato non può essere espulso o respinto verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero seriamente minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche.

Questa protezione non può essere pretesa da rifugiati ragionevolmente considerati come pericolo per la sicurezza di un paese o che siano colpevoli di un crimine particolarmente deplorevole e ritenuti una minaccia per la comunità.

Le disposizioni della Convenzione non sono infatti applicabili alle persone, di cui vi sia serio motivo di sospettare che abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità; che abbiano commesso un crimine grave di diritto comune fuori dei paese ospitante prima di essere ammesse come rifugiati; che si sono rese colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite.

I diritti contenuti nella Convenzione di Ginevra includono:

Il diritto a non essere espulsi, fatta eccezione per alcune condizioni rigorosamente definite;

Il diritto a non essere puniti per essere entrati illegalmente nel territorio di uno stato contraente;

Il diritto al lavoro;

Il diritto ad una casa;

Il diritto all’istruzione;

Il diritto al sostegno e all’assistenza pubblica;

Il diritto alla libertà di religione;

Il diritto di rivolgersi a un tribunale;

Il diritto alla libertà di movimento all’interno del territorio;

Il diritto ad avere un’identità e dei documenti di viaggio.

La Convenzione chiede agli Stati Contraenti di facilitare, entro i limiti del possibile, l’assimilazione e la naturalizzazione dei rifugiati.

 

Fonte: onuitalia.it/