Genova, crollo del ponte Morandi: sospensione degli obblighi tributari


In standby i versamenti e gli adempimenti tributari, con scadenza compresa tra il 14 agosto e 1° dicembre 2018, per i cittadini residenti e per le imprese con sede legale o operativa nell’area interessata dal crollo del viadotto Polcevera di Genova, meglio conosciuto come ponte Morandi. Sospesi anche gli obblighi derivanti dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di accertamento.
A stabilirlo, il decreto Mef 6 settembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri.In particolare, l’allegato 1 al provvedimento contiene l’elenco delle persone fisiche non titolari di partita Iva interessate dallo stop e l’allegato 2 la lista dei soggetti Iva che potranno usufruire della stessa misura di favore.
Le somme già versate non saranno restituite.
Versamenti e adempimenti sospesi dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il prossimo 20 dicembre.

La misura di favore, invece, non si applica alle ritenute, che dovranno essere operate e versate nei tempi ordinari. Tuttavia, ai sostituti impossibilitati a rispettare le scadenze, è applicabile l’articolo 6, comma 5, Dlgs 472/1997, per il quale “Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”.

Il provvedimento prende le mosse dall’articolo 9, comma 2, della legge 212/2000, che attribuisce al ministro dell’Economia e delle Finanze il potere di rinviare gli obblighi tributari per i cittadini interessati da eventi eccezionali e imprevedibili, e tiene conto della nota del 24 agosto del presidente della Regione Liguria, nominato Commissario delegato per il superamento dell’emergenza, nella quale sono indicati i soggetti e le attività produttive del territorio colpito dal crollo del 14 agosto.

Le liste, comunque, non sono “sigillate”: su segnalazione della Protezione civile, con successivo decreto Mef, potranno essere individuati ulteriori soggetti residenti o con sede legale nella zona del crollo a favore dei quali è possibile applicare la sospensione.

r.fo.
Fonte: fiscooggi.it