Il condono fiscale licenziato dal Senato sta per tornare al Parlamento per l’approvazione nelle prossime ore. Un condono fiscale che non servirà al Governo per fare cassa ne’ ai contribuenti. In particolare l’unica riduzione previsa riguarda gli interessi ed inoltre sono ristretti i termini per il pagamento in due rate 30 giugno e 16 settembre 2014. I motivi sono diversi :
1) NON SI SONO ELIMINATI GLI AGGI NEL CONDONO NONOSTANTE UNA VI SIA UNA GIURISPRUDENZA COSTANTE A FAVORE DEL CONTRIBUENTE-DEBITORE, OLTRE CHE UN DL 95/2O12 CHE NE PREVEDEVA LA RIDUZIONE. L’ aggio. Che cos’è? L’art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 112 del 13 aprile 1999 stabilisce che l’attività dei concessionari (oggi agenti della riscossione) è remunerata con un “aggio”. L’aggio ha natura tributaria; infatti, per il contribuente tenuto a pagarlo è, precisamente, una integrazione del tributo iscritto a ruolo. La misura dell’aggio, nel corso degli anni, ha subìto rilevanti modifiche, tanto è vero che il succitato art. 17 D.Lgs. n. 112 del 1999 è stato più volte modificato, Per il suindicato .art 17, comma 1, D.Lgs. n. 112 del 13 aprile 1999) infatti l’aggio sarebbe una tassa a fini remunerativi per gli agenti di riscossione dei debiti fiscali. In sostanza, oggi, il contribuente-debitore deve pagare oltre alle imposte, tasse e contributi dovuti (quota capitale) anche gli aggi precisamente 4,65%, in caso di pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, senza tenere conto della sospensione feriale dei termini; 9%, in caso contrario, senza alcun frazionamento annuale e senza tenere conto della sospensione feriale dei termini; 1%, limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo (art. 32 D.Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999); 9% sui relativi interessi di mora (in sostanza, pari allo 0,615% annuo), in caso di pagamento dopo 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale (novità rispetto agli anni precedenti) e senza tenere conto della sospensione feriale dei termini. La vera ed illegittima forza di Equitalia sta nella legge di riferimento per la riscossione (art. 17 comma 1 del d.lgs 112/1999) con la quale si autorizza l’ente esattore a richiedere maggiori somme comprese tra il 4,65% ed il 9% della somma dovuta. E’ da evidenziare che anche l’aggio è considerato una parte integrante della tassa da pagare. Giurisprudenza costante a favore del contribuente-debitore I Giudici Tributari portano l’aggio della riscossione alla Corte costituzionale. Due pronunce delle Ctp di Torino e Roma sollevano il dubbio di incostituzionalità sulla somma che spetta a Equitalia per ripagare i costi deI giudici tl servizio di recupero di imposte e tributi affidatole dagli enti creditori. Somma che grava sui contribuenti, in tutto o in parte, a seconda delle tempistiche di pagamento. Un problema su cui, comunque, il Parlamento a più riprese ha cercato di intervenire. Da ultimo la spending review dello scorso luglio (Dl 95/2012, articolo 5) ha previsto una riduzione della percentuale prevista come remunerazione dei costi di riscossione dal 9% all’8% per i ruoli emessi a partire dal 1° gennaio 2013. Qualche mese prima il decreto salva-Italia (Dl 201/2011, articolo 10) aveva disegnato un percorso per portare con decreti da adottare entro il 31 dicembre 2013 a una revisione del meccanismo di rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato di Equitalia in base a una serie di parametri come i carichi annui affidati, l’andamento delle riscossioni coattive e il processo di ottimizzazione ed efficientamento. Alla condizione, però, che le spese a carico del contribuente siano inferiori. Ora, però, due Ctp pongono alla Consulta il problema di valutare se il sistema attualmente in vigore (al netto del taglio dell’aggio di un punto percentuale) sia effettivamente in linea con i dettati costituzionali. L’ordinanza 147/10/12 della Ctp Torino, depositata lo scorso 18 dicembre, sottolinea la questione della mancanza di un limite alla commisurazione dell’aggio e il possibile conflitto con il principio di ragionevolezza insito nell’articolo 3 della Costituzione. «Se, infatti, appare giustificato che al contribuente, il quale con il suo inadempimento ha dato origine alla procedura coattiva, siano imputati i costi del servizio di riscossione – scrivono i giudici torinesi nella motivazione – non è ragionevole che gli siano imputati oneri eccessivi che oltrepassino a dismisura il costo della procedura». La norma originaria (articolo 17, comma 1, del Dlgs 112/1999) prima delle modifiche del decreto salva-Italia (però ancora non operative) è ritenuta «priva di qualsiasi effettivo e opportuno ancoraggio della remunerazione del costo del servizio, esponendo in tal modo i contribuenti a pretese di rimborso di costi non giustificati, indimostrati ed esorbitanti». Un’anomalia della disciplina ancora più evidente – secondo la Ctp – se confrontata con le disposizioni precedenti e con quelle successive emanate per correggerne le distorsioni e ancora in corso di attuazione. L’altra questione, poi, è che il calcolo dell’aggio considera gli interessi «dovuti all’ente impositore titolare del credito d’imposta, venendo in tal modo a riconoscere a un soggetto terzo, l’agente della riscossione, un sovrappiù a titolo di interessi, su somme da quest’ultimo non anticipate né tantomeno sborsate». Censure di anticostituzionalità che si vanno ad aggiungere a quelle sollevate dalla Ctp Roma con un provvedimento più datato ma pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» (serie speciale Corte costituzionale) n. 48 del 5 dicembre scorso. L’ordinanza 271/2010 del collegio della Capitale intravede un conflitto con l’articolo 53 della Costituzione e mette in risalto la mancanza di connessione tra aggio e capacità contributiva che causerebbe una discriminazione tra i contribuenti producendo effetti negativi su un doppio versante. In modo diretto in quanto «si vedrebbero privati del diritto a dosare la propria contribuzione in base al reddito, scegliendo in questo modo l’intensità delle proprie prestazioni lavorative». In modo indiretto a causa della «conseguente diminuzione della propria fiducia nel sistema fiscale, percepito non come strumento di sviluppo della collettività bensì quale elemento esclusivamente ostacolante il libero esercizio delle arti e dei mestieri, con riferimento all’articolo 97 della Costituzione, ossia del buon andamento della Pa, in quanto, il compenso risulta dovuto in assenza di una qualsiasi attività dell’agente di riscossione».
2) SONO STATI STRALCIATI INTERESSI CHE GIA’ LA LEGGE 106/2011 PREVEDEVA FOSSERO RIDETERMINATI ,CON CONSEGUENTE NOTEVOLE RIDUZIONE , AL FINE DI EVITARE ANATOCISMO FISCALE , DIMENTICANDO PERO’ LA RETROATTIVIVTA CHE E’ PREVISTO IN DIRITTO TRIBUTARIO. In data 7 luglio è stata approvata la legge 106/2011 che ex art 7 ai comma 2 – sexies e 2septies è intervenuta in tema di interessi di mora doviti dal debitore su cartella esattoriale non pagata disciplinando le modalità di calcolo degli interessi dovuti sulle somme indicate nella cartella di pagamento scaduta. In particolare è stata inibita ad Equitalia la pratica dell’applicazione degli interessi di mora anatocistici. Attraverso una modifica all’articolo 30, comma 1, del Dpr 602/1973 -concernente gli interessi di mora sulle somme dovute decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento – la legge 106/2011 ha disposto che sulle somme iscritte a ruolo gli interessi di mora non si applichino per la parte corrispondenti alle sanzioni pecuniarie tributarie e agli interessi. Con la previsione di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3, il legislatore, disponendo “se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entita’ diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo” – ha (a far tempo dall’1/4/1998) esteso il principio del favor rei anche al settore tributario, sancendone l’applicazione retroattiva, all’unica condizione che il provvedimento sanzionatorio non debba qualificarsi “definitivo”. Cio’ comporta che – salvo il caso d’intervenuta definitivita’ del provvedimento sanzionatorio – le più favorevoli norme sanzionatorie sopravvenute devono essere applicate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, pure in sede di legittimita’, atteso che, nella valutazione del legislatore, in ogni altro caso, la natura e lo scopo squisitamente pubblicistici del principio del favor rei devono prevalere sulle preclusioni derivanti dalle ordinarie regole in tema d’impugnazione. Ne consegue che ove (come nel caso di specie), persistendo controversia sull’an della violazione tributaria, sussista ancora controversia sulla debenza delle sanzioni, di cui la violazione fiscale costituisce ineludibile presupposto, s’impone la necessità di applicare il sopravvenuto più favorevole regime sanzionatorio. Questa norma si applica ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sviluppo e cioè dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (12 luglio 2011.Ma è anche necessario sottolineare che Equitalia debba procedere al ricalcolo non solo dalla data di approvazione della legge predetta ma anche per i periodi pregressi . Per essere piu chiari supponiamo che, in un certo momento, un contribuente commetta un fatto che, in base alla normativa vigente, costituisce una violazione tributaria punibile. Supponiamo che successivamente la legge cambia e lo stesso fatto non è più sanzionabile. Se la violazione viene constatata nel momento in cui è in vigore la nuova legge, il fatto non può più essere sanzionato. Ciò significa che nessuno può essere assoggettato ad una sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più una violazione punibile. Una regola diversa si applica nel caso in cui la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e la legge successiva stabiliscono delle sanzioni di entità diversa. In questo caso si applica la legge più favorevole per il contribuente. In pratica il principio del favor rei si traduce nell’applicare il trattamento più favorevoleper il contribuente nel caso di cambiamento della normativa di riferimento. Del resto anche la giurisprudenza si allinea con le seguenti pronunce :Cass. n. 4408/2001 — Cass. n. 9217/2008 –Cass. n. 1055/2008Cass. n. 17069 del 2009 — Cass. n. 1055/2008 –Cass.n.1656/ 2013 3)SI PREVEDA CHE ANCHE LE SANZIONI VENGANO RIDOTTE ANCHE SE NELLA MISURA DEL 50% Ciò perchè la tassazione italiana e’ tra le piu alte in Europa , perchè chi ha dichiarato spontaneamente e non ha evaso, e’ risultato inadempiente solo per fattori terzi non a lui ascrivibili e che invece hanno creato molta disperazione sino ad arrivare al suicidio. 4) IL PAGAMENTO RISTRETTO LIMITATO A SOLI SEI MESI DELLA PRIMA TRANCE A GIUGNO E LA SECONDA A SETTEMBRE NON E’ FATTIBILE PER LA MANCANZA DI LIQUIDITA’ DELLE AZIENDE E DELLE FAMIGLIE Fissare un unico termine per il pagamento senza tener conto dell’importo da versare e dalle capacità finanziarie del contribuente-debitore. 5)LA DEPENALIZZAZIONE PER MANCATO VERSAMENTO IVA PER IMPORTI IVA SUPERIORI A 50.000,00 IN CASO DI COMPROVATA DIFFICOLTA FINANZIARIA AZIENDALE 6) LA CONSIDRAZINE CHE RECENTI SENTENZE EMANAZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE INDUGE IL CONTRIBUENTE A PROSEGUIRE L’ATTIVITA’ GIUDIZIALE O AD AVVIARNE DI NUOVI A)MIGLIAIA DI CARTELLE ESATTORIALI SAREBBERO ANNULLABILI PER EFFETTO DI ALCUNE SENTENZE PRONUNCIATE DALLE COMMISISONI TRIBUTARIE A dare speranza ai tanti che in si trovano ad avere a che fare con la temutissima società di riscossione è un vizio di forma riscontrato dai tribunali: Equitalia, infatti,non sarebbe autorizzata a inviare direttamente notifiche di pagamento. Secondo l’articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, infatti, tali comunicazioni possono essere fatte soltanto dai soggetti legittimati e autorizzati, e l’articolo appena citato elenca, per filo e per segno, questi stessi soggetti: ufficiali di riscossione, messi comunali o agenti di polizia municipale (negli ultimi due casi per rendere valida la notifica è necessaria la stipula di una convenzione tra Comune e concessionario). Tutto ciò che non rientra in queste categorie non è autorizzato alla notifica diretta. Equitalia, sinora, era ricorsa alla notifica tramite raccomandata perché il primo comma dell’articolo 26 (che reca le disposizioni sulla “Notificazione della cartella di pagamento“) prevede la possibilità dell’invio postale con ricevuta di ritorno all’interessato: come hanno dimostrato diverse pronunce (CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 08/01/2008), però, le comunicazioni postali sono concesse, anche in questo caso, solo ed unicamente agli agenti di riscossione: nessuna possibilità, quindi, che a farlo sia un altro soggetto. B)ANNULLABILI LE CARTELLE EQUITALIA IN QUANTO 767 FUNZIONARI SU 1143 SONO STATI NOMINATI IN MODO ILLEGITTIMO. I cittadini che hanno ricevuto, negli anni scorsi, le vituperate cartelle di Equitalia tramite raccomandata, si stanno facendo forti di queste sentenze e hanno cominciato a far arrivare alla società di riscossione una valanga di ricorsi da tutta Italia, con buone possibilità, visti i precedenti, di ottenere ragione da vari Tribunali d’Italia Sentenza del Consiglio di Stato: rischio illegittimità per 767 dirigenti dell’Agenzia delle Entrate; conseguente nullità di tutti gli atti fiscali e delle cartelle esattoriali scaturite da atti firmati da tale personale privo di qualifica. Promozioni in bilico. Lo scandalo che “La Legge per Tutti” aveva sollevato quasi un anno fa con l’articolo “Nulli gli atti di Equitalia e Ag. Entrate: firmati da falsi dirigenti” si arricchisce di un nuovo e interessantissimo capitolo. Ad avvalorare la tesi secondo cui gran parte degli avvisi inviati dall’Agenzia delle Entrate e delle cartelle esattoriali notificate da Equitalia sarebbero nulli è una sentenza appena firmata dal Consiglio di Stato. Ma facciamo un passo indietro per capire cosa sta per succedere. Lo scandalo era nato da una pronuncia del Tar Lazio [1] (cui poi seguì quella del Tar Messina): la sentenza aveva bloccato le nomine a dirigenti, presso diversi uffici delle Agenzie delle Entrate, nei confronti di numerosi funzionari che, però, non avevano svolto il concorso previsto per legge e, quindi, erano privi dei relativi titoli a dirigenti. In pratica, ben 767 funzionari su 1.143 totali (più della metà) erano stati nominati in modo illegittimo
! Un terremoto vero e proprio: per comprenderne la portata, basti pensare agli effetti che tale pronuncia aveva determinato su tutti gli atti firmati dai falsi dirigenti e sui conseguenti procedimenti che ne erano scaturiti. Se il dirigente è privo di qualifica, anche l’atto da questi firmato è nullo. Nulli, quindi, gli accertamenti e nulle anche le cartelle esattoriali di Equitalia emesse sulla scorta dei primi. Una catastrofe per il fisco! Pertanto, una legge del 2012 [2] aveva cercato di rimediare al pasticcio. Il libretto delle giustificazioni dello Stato si chiama sempre “sanatoria”: così la legge aveva convalidato gli incarichi affidati senza concorso e, in attesa di espletare le nuove procedure concorsuali, aveva autorizzato anche l’attribuzione di ulteriori incarichi dirigenziali a funzionari delle stesse Agenzie. Insomma, in barba allo scandalo, il perverso ed illecito meccanismo – che travalicava i concorsi pubblici – era stato ulteriormente perpetrato. Oggi giustizia sembra essere fatta. Una sentenza di qualche giorno fa del Consiglio di Stato [3] rimette tutto in gioco: secondo i Giudici amministrativi di ultima istanza, infatti, la “sanatoria” è incostituzionale. Così, il Consiglio di Stato ha chiamato in gioco la Corte Costituzionale affinché valuti se cancellare per sempre, dal nostro ordinamento, tale scempio normativo. La conseguenza è che sono nuovamente in bilico i posti per 767 dirigenti “fasulli” e gli atti da questi firmati – ivi comprese le cartelle esattoriali successive – possono essere annullate. Ipoteche, fermi auto, esecuzioni immobiliari, pignoramenti della pensione e dello stipendio potrebbero cadere tutti, in un solo colpo, con la sentenza della Corte. E forse farebbe bene Equitalia ad annullare d’ufficio tutte le cartelle, per evitare un’interminabile contenzioso con tutti i cittadini italiani. [1] Tar Lazio sent. n. 07636/2011. [2] Art. 8 comma 24, legge 44/2012. [3] Cons. St. sent. n. 5451/2013 del 18.11.201