Fisco: ravvedimento speciale per violazioni dichiarazioni


C’è tempo fino al 31 maggio 2024 per beneficiare del ravvedimento speciale e sanare con sanzioni ridotte le violazioni relative alle dichiarazioni per il periodo d’imposta 2022. Stessa scadenza per usufruire della riapertura dei termini prevista con riferimento alle dichiarazioni presentate per il 2021 e per gli anni precedenti. Con la circolare n.11/E di oggi l’Agenzia delle Entrate detta istruzioni sulle novità introdotte dal decreto “Milleproroghe” (Dl n. 2015/2023) e dal decreto “Agevolazioni fiscali” (Dl n. 39/2024).

COME REGOLARIZZARE LE DICHIARAZIONI RELATIVE AL 2022
Il “Milleproroghe” ha esteso l’applicabilità del ravvedimento speciale alle violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate per il periodo d’imposta 2022. L’agevolazione consiste nel pagamento di una sanzione pari a 1/18 del minimo, oltre all’imposta e agli interessi, in un’unica soluzione o a rate. Per aderire a questa possibilità, occorre versare, entro il 31 maggio 2024, l’intero importo o la prima rata e rimuovere, entro lo stesso termine, le irregolarità o le omissioni che si intendono sanare. Restano fuori dal perimetro del ravvedimento speciale le violazioni che al 31 maggio sono state già contestate, comprese le comunicazioni emesse a seguito di controllo formale (“36-ter”). Non è, invece, ostativa al ravvedimento l’avvenuta consegna di un processo verbale di constatazione (p.v.c.). In caso di pagamento rateale, sulle tre rate successive alla prima (30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024) sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

EXTRA TIME PER IL 2021 E GLI ANNI PRECEDENTI
Il decreto “Agevolazioni fiscali” ha invece previsto la riapertura dei termini per aderire al ravvedimento speciale con riferimento alle violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate con riguardo al periodo d’imposta 2021 e precedenti. A tal proposito, la circolare specifica che possono beneficiare di questa ulteriore finestra, sempre entro il 31 maggio 2024, sia i contribuenti che non hanno perfezionato entro la scadenza originaria (30 settembre 2023) la procedura di regolarizzazione sia coloro che, pur avendola perfezionata, intendono ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni riferibili allo stesso anno o ad anni precedenti. La riapertura vale anche per coloro che avevano perfezionato la regolarizzazione ma sono poi decaduti dal beneficio della rateazione: possono sanare ulteriori violazioni, purché diverse da quelle già regolarizzate. La circolare fornisce infine indicazioni sulle modalità di calcolo degli importi dovuti, sia in caso di pagamento in unica soluzione sia in caso di rateazione. (AGI)