Fisco: bozza 8×1000,pure interventi recupero tossicodipendenze


Arriva nel Consiglio dei ministri di lunedì pomeriggio uno schema di decreto del presidente della Repubblica (Dpr) di modifica del regolamento sulle procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’Irpef devoluta alla diretta gestione statale. Modifica che prevede, tra l’altro, anche la destinazione dei fondi “agli interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche”. Si modifica il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998. Al comma 1 “sono state aggiunte le parole ‘nonché gli interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche'”. “Gli interventi di recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche sono diretti alla realizzazione di azioni nell’ambito della cura e della riabilitazione dei soggetti cui sono state riconosciute forme di dipendenza patologica, nonché al loro inserimento e reinserimento sociale e lavorativo”, si legge nella bozza visionata dall’AGI.
Inoltre, l’intero importo destinato al contrasto della fame nel mondo verrà gestito dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo già destinataria di una quota del 20 per cento del totale delle risorse dell’otto per mille. E’ previsto anche il trasferimento delle risorse della categoria “assistenza ai rifugiati” al ministero dell’interno, “finalizzato a evitare doppi finanziamenti agli stessi progetti nonché alla gestione specialistica dei fondi (al pari delle risorse destinate alla tipologia di interventi delle categorie “fame nel mondo” e “edilizia scolastica”). Gli interventi di assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, realizzati attraverso il sistema di accoglienza e integrazione del Ministero dell’interno, sono diretti – si legge – “ad assicurare a coloro cui sono state riconosciute, secondo la normativa vigente, forme di protezione internazionale lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria o la protezione speciale, l’accoglienza, la sistemazione, l’assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalle disposizioni vigenti. Tale sistema di interventi è assicurato anche a coloro che hanno fatto richiesta di protezione internazionale, purché privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia”.
All’articolo 2 del dpr si definiscono alcune regole finalizzate a migliorare la tempistica nella gestione e rendicontazione dei progetti approvati riguardo l’utilizzazione della quota dell’otto per mille, “escludendo dalla concessione del contributo i soggetti che si trovino in situazione di ‘inadempimento’ rispetto a precedenti progetti. “La modifica si rende necessaria per assicurare una efficiente gestione delle risorse”, si legge nella bozza. Si prevede che la domanda di finanziamento sia presentata mediante il modello reso disponibile sul sito istituzionale del Governo, nell’apposita sezione dedicata all’otto per mille. “Il richiedente deve documentare di aver svolto attività previste dall’articolo 2 negli ultimi tre anni e per importi pari ad almeno il triplo del contributo richiesto, al fine di assicurare che i beneficiari dei contributi abbiano una specifica competenza nelle materie oggetto di intervento, analogamente con quanto già previsto in bandi e gare pubbliche. Al fine di evitare la concentrazione delle risorse a favore di beneficiari già titolari di contributi dell’otto per mille, si prevede che il richiedente non abbia più di due interventi in corso di esecuzione. Per superare le difficoltà nel recupero delle somme dell’otto per mille indebitamente detenute dai beneficiari, si stabilisce – si legge ancora in un passaggio della bozza – l’obbligo di essere in regola con la restituzione della quota di contributi dell’otto per mille dovuta a seguito di provvedimenti di revoca o di decadenza, oppure per risparmi di spesa non autorizzati o non utilizzati o per rinuncia”.
La quota dell’otto per mille dell’Irpef devoluta alla diretta gestione statale è ripartita in misura proporzionale alle scelte effettuate dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi tra le tipologie d’intervento ammesse a contributo. “Per la quota di risorse relativa alle scelte non espresse, il Consiglio dei ministri può deliberare entro il 30 novembre di ogni anno la destinazione delle stesse a specifiche tipologie d’intervento. In assenza di deliberazione, “la destinazione delle risorse relative alle scelte non espresse è stabilita tra le tipologie d’intervento in proporzione alle scelte espresse”. La presidenza del Consiglio dei ministri richiede ai soggetti destinatari dei fondi dell’otto per mille di indicare le modalità da seguire per il versamento dell’importo e presentare contratto autonomo di garanzia per l’intero importo a prima richiesta. La documentazione completa deve essere inserita sulla piattaforma informatica. Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno. “A seguito della ricezione della documentazione indicata e del contratto autonomo di garanzia per l’intero importo a prima richiesta, è corrisposto il 50 per cento del contributo ammesso. La restante somma è corrisposta dopo che il beneficiario abbia eseguito interventi di importo pari ad almeno l’80 per cento della quota di contributo erogata”. A tale fine, “i beneficiari presentano una relazione sugli interventi realizzati. I soggetti destinatari dei contributi presentano, entro il termine perentorio del 31 maggio e del 30 novembre di ciascun anno, una relazione sull’andamento delle attività di realizzazione dell’intervento alla Presidenza del Consiglio dei ministri”, si legge ancora. (AGI)