Qualora l’intermediario, nel legittimo esercizio della propria discrezionalità operativa e tecnica, decida di non accettare una richiesta di finanziamento, è tenuto a fornire al cliente precise informazioni circa le ragioni del diniego. Sono da ritenersi appropriate, in tal senso, quelle motivazioni che, pur essendo applicazione di criteri elaborati per la generalità della clientela, siano adeguatamente rapportate alle concrete circostanze individuali.