autore: Luigi Tramontano
fonte: Contenzioso-bancario.
Il fideiussore di una impresa individuale propone opposizione avverso un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo con oggetto il pagamento di una somma di denaro oltre interessi ed accessori. La parte opponente (consumatore ex D.Lgs. 206/2005), eccepisce la nullità della fideiussione con riguardo alla clausola di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c. e, quindi, la decadenza della banca dal diritto di far valere le proprie ragioni creditorie nei confronti del garante. Quello che emerge dall’analisi del caso è che Il contenuto della clausola di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c. pone a carico del contraente, nei cui confronti la stessa clausola produce effetti, decadenze e/o limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni che impediscono al fideiussore di far valere la decadenza del creditore negligente per non essersi attivato avverso il debitore principale. Tale clausola deve ritenersi ricompresa nel novero delle clausole ritenute vessatorie dal legislatore sia ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, c.c., sia dell’art. 33, secondo comma, lett. t) del Codice di Consumo (D.lgs. n. 206/2005). Il garante deve ritenersi liberato dal vincolo fideiussorio con riferimento al credito oggetto di ingiunzione, e la banca decaduta dal diritto a far valere in giudizio le proprie ragioni di credito, se difetta la prova dell’attivazione, da parte della banca creditrice, di istanze giudiziali nei termini di cui all’art. 1957 c.c.
Giurisprudenza
Fideiussione – Clausola di rinuncia – Opposizione – Decadenza del creditore negligente – Clausole vessatorie
Tribunale di Firenze, sezione III civile, 4 ottobre 2023, n. 2807
Nota a sentenza
Nota a Tribunale di Firenze, sezione III civile, 4 ottobre 2023, n. 2807