Con il decreto n. 101 del 20 luglio 2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato un atto d’indirizzo recante, per l’anno 2023, l’individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie d’intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti ed attività d’interesse generale del Terzo settore (art. 72, Codice del Terzo settore – CTS), nonché attraverso le altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore, di cui all’art. 73 del medesimo Codice (D.Lgs. 117/2017).
La profilazione contenutistica del suddetto atto d’indirizzo, verte sui seguenti aspetti caratterizzanti:
- la promozione del Terzo settore, quale strategia di creazione di valore pubblico per la collettività, assicurando il rispetto della dignità e dei diritti dei lavoratori e delle persone, nonché le esigenze delle fasce più deboli della popolazione;
- la finalizzazione del sostegno finanziario alla realizzazione delle attività di interesse generale che concorrono al perseguimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
- la delimitazione delle politiche di sostegno alla sola dimensiona nazionale, in quanto il sostegno alle attività d’interesse generale di rilevanza locale ha già formato oggetto di programmazione per il triennio 2022 -2024 attraverso il citato DM 141/2022, a cui ha fatto seguito la sottoscrizione degli accordi di programma 2022-2024 con le Regioni e le Province autonome.
Risorse disponibili
Nel DM 101/2023 in commento, le risorse finanziarie sono individuate come di seguito riportato:
- Fondo per il finanziamento di progetti e attività d’interesse generale nel Terzo settore, 22.666.890,00 euro (art. 72, D. Lgs. 117/2017);
- altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore, 10.330.000,00 euro (art. 73, D. Lgs. 117/2017).
Tali risorse, ammontano complessivamente a 32.996.890,00 euro, così destinate:
- iniziative e progetti di rilevanza nazionale, 22.666.890,00 euro;
- contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali, 7.750.000,00 euro;
- contributo annuo ai soggetti di cui all’art. 1, c. 1, lett. a), L. 476/87, nonché ai sensi dell’art. 75, c. 2, D.Lgs. 117/2017, 2.580.000,00 euro.
Eventuali ulteriori risorse finanziarie che dovessero rendersi disponibili nel corso del corrente anno, successivamente all’adozione dell’atto in commento, saranno destinate al finanziamento di cui alla precedente lett. a).
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva la facoltà di autorizzare, a valere sulle risorse finanziarie dell’annualità successiva, il finanziamento d’iniziative e progetti di rilevanza nazionale non ammessi al contributo per insufficienza delle risorse finanziarie predette.
Con specifico riferimento alle risorse di cui all’art. 73 del CTS, il Ministero sottolinea la presenza di disposizioni che prevedono forme di sostegno ad attività non aventi carattere progettuale:
- i contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali, ai sensi dell’art. 73, c. 2, lett. c), del CTS;
- la concessione, in favore degli specifici soggetti di cui all’art. 1, c. 1, lett. a), L. 476/87 (ANMIC, ANMIL, ENS, UICI, UNMS), di un contributo annuo nella misura di cui all’art. 1, c. 2, L. 438/98, a valere sulle risorse a sostegno delle associazioni di promozione sociale.
Iniziative e progetti di rilevanza nazionale
Il DM in esame precisa che, le iniziative ed i progetti di rilevanza nazionale, dovranno prevedere lo svolgimento di attività progettuali in almeno 10 regioni (sono equiparate alle regioni ai fini della presente tipologia le province autonome di Trento e Bolzano).
Il finanziamento ministeriale complessivo per ciascuna iniziativa o progetto, considerata la rilevanza nazionale dei progetti e l’opportunità di conseguire lo sviluppo di sinergie tra gli enti proponenti, evitando, al contempo, la frammentazione degli interventi, non potrà essere inferiore a 250.000,00 euro, né superare l’importo di 600.000 euro.
È, altresì, specificato che, la quota di finanziamento ministeriale non potrà superare:
- l’80% del costo totale del progetto approvato, qualora esso sia presentato e realizzato da associazioni di promozione sociale o da organizzazioni di volontariato anche in partenariato tra loro;
- il 50% del costo totale della proposta approvata, qualora essa sia presentata e realizzata da fondazioni del Terzo settore.
La restante quota-parte del costo complessivo approvato (cofinanziamento), pari almeno al 20% in caso di associazioni di promozione sociale ed organizzazioni di volontariato ed almeno al 50% in caso di fondazioni del Terzo settore, sarà a carico dei soggetti proponenti, i quali potranno avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi.
In ogni caso, il cofinanziamento dovrà consistere in risorse finanziarie a carico del proponente e degli eventuali terzi.
Gli obiettivi, le aree d’intervento e le attività dei progetti, dovranno essere conformi a quelli previsti dall’atto d’indirizzo in commento.
Le iniziative ed i progetti di rilevanza nazionale – stabilisce ancora il DM – devono essere promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), singole o in partenariato tra loro, anche attraverso le reti associative di cui all’art. 41 del CTS.
Nelle more del completamento del processo di popolamento del RUNTS, inoltre, possono beneficiare delle risorse in questione:
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla L. 266/91;
- le associazioni di promozione sociali iscritte nei registri di cui all’art. 7 L. 383/2000, tutt’ora coinvolte nel processo di trasmigrazione;
- le fondazioni di cui all’art. 10 D. Lgs. 460/97, iscritte nell’apposita anagrafe delle Onlus presso l’Agenzia delle Entrate.
Il decreto del Ministero del Lavoro qui in esame, successivamente, si sofferma in maniera dettagliata sugli obiettivi generali e le aree prioritarie d’intervento, nonché sulle linee d’attività da finanziare.
In merito a queste ultime, si specifica che, le iniziative ed i progetti, dovranno prevedere lo svolgimento di una o più delle attività d’interesse generale ricomprese tra quelle di cui all’art. 5 del CTS ed essere svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti.
Tali iniziative e progetti dovranno, quindi, operare nell’ambito delle aree d’intervento, così da concorrere al raggiungimento di uno o più degli obiettivi generali sopra individuati.
Fonte: DM 20 luglio 2023 n. 101
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