Enasarco: Aicdc, influencer non sono agenti di commercio


“La questione come rappresentata da Enasarco è erronea in quanto non tiene presente il variegato ed altamente complesso mondo dei digital e content creators, e si appiattisce sul presupposto, errato, che influencer e agente di commercio siano sinonimi”. Così Sara Zanotelli, presidente dell’Associazione Italiana Content & Digital Creators (Aicdc), risponde alle parole del presidente Enasarco, Alfonsino Mei, in occasione dell’Assemblea pubblica della Cassa. E spiega: “In realtà anche la fattispecie analizzata dal Tribunale di Roma nella nota sentenza 2615/2024 che pare abbia dato la stura alle pretese di assoggettamento a contribuzione da parte di Enasarco, non fa altro che andare a sanzionare un comportamento specifico che ha poco a che vedere con il vasto mondo della digital economy. Infatti l’applicabilità della figura professionale dell’agente di commercio, stabilita ex lege dall’art.1172 c.c., e il conseguente assoggettamento alla contribuzione Enasarco, non è applicabile agli influencer. Si tratta, infatti, in questi casi di attività con modelli di business di natura commerciale o di spettacolo con rimandi quindi alla Cassa Inps Gestione Commercianti o Inps Ex Enpals”.(AGI)