Ecco le nuove regole per la quarantena, il super green pass e gli stadi


AGI – È terminato il Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto legge con le nuove norme sulle quarantene e sull’utilizzo del green pass rafforzato. Quest’ultimo servirà per utilizzare treni, aerei e navi e per il trasporto pubblico ma anche per partecipare a matrimoni o sostare in alberghi. Con l’aumento dei contagi, oggi si sono sfiorati i 100 mila nuovi casi in 24 ore, è stata decisa anche la riduzione della capienza degli stadi al 50% all’aperto e del 35% al chiuso.

Il decreto-legge introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass Rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass Rafforzato alle seguenti attività:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere
  • centri congressi
  • servizi di ristorazione all’aperto
  • impianti di risalita con finalita’ turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Inoltre il Green Pass Rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Quarantene

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalita’ anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Source: agi