AGI – “Il ministero della Salute ha deciso che da lunedì 28 non sarà obbligatorio l’uso della mascherina. In Campania la mascherina sarà obbligatoria all’aperto. Non solo, sarà vietata le vendita per asporto dopo le 22 di super alcolici, alcolici e sarà vietato consumare alimenti davanti ai locali determinando assembramenti“. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta social del venerdì, dopo aver firmato un’ordinanza che disciplinerà i comportamenti per contenere il contagio. “Il ministero e il Cts continuano a dire cose finte – aggiunge – sul lungomare è garantito che si evitino assembramenti? Quindi l’uso della mascherina resta obbligatorio e non hanno il coraggio di dirlo”.
La precisazione
In realtà la nuova ordinanza di De Luca, che contiene disposizioni e raccomandazioni in materia di contrasto e prevenzione del contagio da Covid-19, non si discosta da quanto previsto dall’ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno scorso, tanto è vero che in una nota della Regione si legge: “In conformità … l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno, resta fermo in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti”.
“L’utilizzo dei detti dispositivi resta pertanto obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato – continua la nota – ad esempio nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento, nonché nelle file, code, mercati o fiere e altri eventi, anche all’aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli, navi”. Le disposizioni contenute valgono dal 28 giugno fino al 31 luglio.
Il divieto notturno per gli alcolici
Tra queste, “dalle 22 e fino alle 6 è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici.
Divieto anche “di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali; ai bar, baretti, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante nonché agli altri esercizi di ristorazione la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, è consentita esclusivamente al banco o ai tavoli”. “Sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico”, l’ultima prescrizione.
Source: agi